LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.N.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, presso lo studio dell’avv. DI CASTRO Silvio, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sez. 11^, n. 31 depositata l’11.5.2007.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
udito, per il controricorrente, l’avv. Silvio Di Castro;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;
udito, per il P.M., il Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso in adesione alla relazione.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente propose ricorso contro l’avviso di accertamento Irpef, con cui l’Ufficio, in relazione all’annualità 1999, aveva rettificato la plusvalenza riferibile alla vendita di suoli edificatori in ***** effettuata il *****, rideterminandola in funzione del presunto conseguimento di un corrispettivo corrispondente al valore della cessione come definito, con l’adesione dell’acquirente, ai fini dell’imposta di registro;
– che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;
rilevato:
– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;
– che il contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;
osservato:
– che con il primo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – l’Agenzia ha chiesto a questa Corte di dare risposta affermativa al seguente quesito di diritto: “vero che il valore di un bene definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro sulla cessione del ridetto bene, è ex art. 2727 e 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, idoneo a fondare la presunzione che il cedente abbia percepito, a seguito della ridetta cessione, un corrispettivo pari al valore definitivamente accertato ai fini del registro, salvo che questi dimostri che il valore effettivo del bene era inferiore a quello accertato ai fini del registro o di aver percepito un corrispettivo inferiore”;
– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce insufficienza della motivazione in merito alla negata ricorrenza della prova presuntiva di un corrispettivo superiore a quello dichiarato;
considerato:
– che i motivi di ricorso, che, per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati;
– che occorre, invero, osservare che, la giurisprudenza di questa Corte è consolidatamente orientata a ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, e che è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (v. Cass. 4057/07, 21055/05, 14448/00);
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso va accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010