Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1336 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PAGANELLI IVO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Vignola 11, presso lo studio dell’avv. LEONE Gennaro, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Roberto Casella;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. 8^, n. 95, depositata il 29.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la sentenza indicata in epigrafe dichiarò l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia avverso sfavorevole decisione di primo grado, per carenza di legittimazione del sottoscrittore dell’impugnazione;

– che – sottolineato, in ossequio al criterio dell’autosufficienza, che l’appello in rassegna risultava sottoscritto “per il Direttore titolare Dott. B.D.” da “il capo area controllo Dott.ssa N.F.”, regolarmente delegata – l’Agenzia ha proposto, contro la suddetta sentenza, ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4;

– che la società contribuente ha resistito con controricorso (e illustrato le proprie ragioni anche con memoria) non contrastando le circostanze di fatto evocate dalla ricorrente;

rilevato:

– che il ricorso appare manifestamente fondato;

– che, infatti, questa Corte – in base al rilievo che la normativa in materia di contenzioso tributario introdotta con il D.Lgs. n. 546 del 1992, indica in via generale, all’art. 10, le parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie, – contrapponendo, al contribuente, l’Ufficio del Ministero delle Finanze che ha emanato l’atto impugnato – ha reiteratamente affermato che il potere di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie va riconosciuto in capo, non al titolare dell’Ufficio, ma all’Ufficio medesimo;

– che, da tale premessa, questa Corte ha, peraltro, inferito che la sottoscrizione dell’atto di appello nel giudizio tributario, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando, come nella specie (in cui risulta applicata dal “capo area”), provenga dal funzionario preposto al reparto competente;

ciò, perchè la delega, da parte del titolare dell’Ufficio, può essere legittimamente conferita, in via generale, mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche (cfr., con riferimento al previgente contenzioso, Cass. 9486/99, 2432/01, 7686/02, 10940/02, 6781/03; e, con riferimento al vigente contenzioso, Cass. 10844/05, 6463/02).

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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