LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.P.V.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 50^, n. 65 depositata il 10 luglio 2007.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente propose ricorsi avverso avvisi di accertamento Irpef, Iva ed Irap, per l’anno 1997, con il quale l’Ufficio gli aveva contestato reddito d’impresa derivante da commercio all’ingrosso di animali vivi;
– che, a fondamento dei ricorsi, il contribuente deduceva di esercitare esclusivamente attività di allevamento semi-brado con pascolo libero diurno implicante la produzione di reddito agrario;
– che, riuniti i ricorsi, l’adita commissione tributaria li respinse, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisi della controversia nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 29, 51 e 78;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che i motivi di ricorso, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;
– che occorre, invero, premettere che, secondo consolidati canoni ermeneutici, la qualificazione come agrario, non commerciale, del reddito conseguito con allevamento di bestiame postula che la relativa attività rientri nei limiti della potenzialità del fondo, e, quindi, si avvalga, in via prevalente, di quanto il fondo medesimo sia in grado di fornire, con pascolo diretto, produzione di mangimi e apporto di risorse finanziarie (v. Cass. 14842/08, 22582/06, 5579/02, 2772/01, 7648/91);
– che, tanto premesso, va rilevato che la decisione dei giudici di appello propende per il carattere agrario del reddito in contestazione con argomentazioni sostanzialmente tautologiche e prive di effettivo supporto argomentativo, che non offrono alcuna possibilità di rintracciare e controllare, in rapporto al criterio di cui alla richiamata giurisprudenza, la ratio decidendi, che ha presieduto al superamento degli elementi e delle ragioni addotte dall’Agenzia ed alla soluzione della controversia, in senso ad essa sfavorevole (v. Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso va accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. – che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010