LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
GM CORPORATION SPA – già GM SRL – con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. IACOBELLI Gianni Emilio, elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Panama, 74;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 02, in data 19/06/2006, depositata il 18 settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2 009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. LECCISI Giampaolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28780/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 96, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 02, il 19.06.2006 e DEPOSITATA il 18 settembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 1999, si articola in due motivi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’impugnazione inammissibile e, comunque, rigettarsi per infondatezza.
4 – La questione posta dal primo motivo del ricorso va esaminata e decisa alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 907/2002, n. 8859/2006, n. 18022/2006) secondo cui in tema di IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.
4 bis – La questione prospettata con il secondo mezzo, avuto riguardo alle incontestate circostanze che trattasi di dichiarazione presentata nell’anno 2000, relativa all’anno 1999, e cartella notificata nell’anno 2003 -, va, a sua volta, esaminata tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, formatosi alla stregua del nuovo quadro normativo di riferimento, secondo cui alle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001, ai fini della tempestività della pretesa impositiva, va applicato il termine quinquennale per la notifica della cartella esattoriale, quale, appunto, previsto dall’art. 25 come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito nella L. n. 156 del 2005.
5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Ritenuto che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Considerato, altresì, che la cartella – emessa in relazione a dichiarazione del 2000 e notificata nel 2003 – risulta tempestivamente notificata anche in merito agli importi pretesi a titolo di IVA, imposta per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4517/2009), il termine di decadenza per la notifica della cartella va identificato in quattro anni;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010