LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
EDILTRASPORTI SRL con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. CATERINO ALFONSO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Velletri, 35 presso lo studio dell’Avv. Marsilio Casale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 129/33/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione n. 33, in data 26/09/2006, depositata il 05 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per la controricorrente, l’Avv. A. Caterino;
Presente il P.M., Dr. LECCISI Giampaolo, che non ha mosso osservazioni alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nei ricorsi iscritti ai n. 29516/2007 e 610/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 129/33/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 33, il 26.09.2006 e DEPOSITATA il 05 ottobre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento ai fini IVA ed IRPEG dell’anno 1998, si articola in un motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e, contestualmente, ha proposto ricorso incidentale con il quale ha dedotto l’omessa pronuncia sul punto rilevante della controversia relativo alla decadenza e prescrizione per la notifica della cartella di pagamento.
4 – La questione posta dall’unico motivo del ricorso principale va esaminata e decisa alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 907/2002, n. 8859/2006, n. 18022/2006) secondo cui in tema di IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.
4 bis – La questione prospettata con l’unico motivo del ricorso incidentale, sembra impingere nel divieto di proporre domande nuove e/o nel giudicato interno formatosi in primo grado; infatti, dagli atti in esame, si evince che l’eccezione era stata proposta con il giudizio di primo grado sotto il profilo della tardiva iscrizione a ruolo, e come tale disattesa, con relativa acquiescenza della società in sede di appello, mentre non risulta essere stata proposta, nei gradi di merito, la questione relativa alla tardiva notifica della cartella.
5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., l’accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza ed il rigetto, per manifesta infondatezza, di quello incidentale.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Ritenuto che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e la contestuale impugnazione incidentale e tutti gli altri atti di causa;
Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, ne va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione e che, alla relativa stregua, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale; Considerato, altresì, che – cassata l’impugnata sentenza – la causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà sul merito ed anche sulle spese del presente giudizio;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce le impugnazioni di che trattasi; accoglie il ricorso principale, cassa in relazione la decisione di appello, e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania; rigetta l’impugnazione incidentale.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010