LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21735/2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
B.G. nella qualità di procuratore generale del Sig. D.
M.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato FIORELLI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUCCIONE Francesca, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 27/02/07, depositata il 20/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di D.M. S.B. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 46/36/07, depositata il 20/07/07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef 1998, la C.T.R. Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del contribuente.
2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) è manifestamente fondato.
La motivazione della sentenza impugnata consta infatti unicamente della seguente frase: “si accoglie l’appello in quanto non. sono sopravvenienze attive perchè beni ammortizzabili e vanno dedotti i costi in quanto le fatture sono state considerate per l’ottenimento del prestito”. In tali termini la motivazione, anche letta alla luce dello svolgimento del processo, così come riportato nella parte della sentenza denominata “fatto”, risulta poco comprensibile ed in ogni caso inidonea a dar conto dell’iter logico seguito dal giudicante, oltre che assolutamente carente con riguardo alle questioni preliminari proposte (secondo la medesima sentenza) dall’ufficio appellato ed implicitamente rigettate. La manifesta fondatezza del motivo sopra esaminato comporta l’assorbimento del secondo motivo.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010