Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1345 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CARMEN PROFUMI DI ANNUNZIATA VINCENZO SAS IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

e da:

CARMEN PROFUMI DI ANNUNZIATA VINCENZO SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANTILLO GUGLIELMO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 18/04/07, depositata il 09/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della Carmen Profumi di Annunziata Vincenzo s.a.s. in liquidazione (che resiste con controricorso proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza n. 36, depositata il 09/05/07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di rettifica IVA per l’anno 1996, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della ricorrente.

2. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due ricorso siccome proposti avverso la medesima sentenza.

E’ inoltre da rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel controricorso, il ricorso principale risulta ammissibile, s posto che nell’unico motivo (col quale si deduce omessa motivazione per avere i giudici d’appello affermato che non sarebbe stati forniti elementi idonei a dimostrare il rapporto diretto tra le movimentazioni bancarie rilevate e la societa’ senza considerare le dichiarazioni che dal p.v.c. risultavano rese in proposito dal socio accomandatario della contribuente) risulta chiaramente specificato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, il fatto controverso e decisivo del quale si lamenta l’omessa considerazione da parte dei giudici di appello, inoltre nel motivo medesimo, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, viene riportato testualmente il passo del pvc dal quale il suddetto fatto risulta, specificando anche la pagina del medesimo pvc in cui il passo e’ rintracciabile ed inoltre depositando copia del citato pvc ai sensi del novellato art. 369 c.p.c., n. 4. E’ peraltro da escludere anche che col motivo in esame sia stata prospettata per la prima volta in questa sede una nuova questione in fatto, posto che nella specie la ricorrente risulta essersi limitata ad evidenziare la mancata considerazione ai fini probatori, da parte dei giudici d’appello, di una circostanza gia’ risultante dagli atti di causa.

Il motivo in esame e’ inoltre manifestamente fondato, posto che dalla sentenza in atti non risulta in alcun modo considerata la circostanza risultante dal pvc e che detta circostanza, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, se valutata, avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa.

L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (col quale si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001 per non avere i giudici d’appello considerato che dagli atti risultava accertato che le operazioni di verifica erano state compiute in assenza del legale rappresentante della societa’ e che il pvc al quale faceva riferimento l’avviso opposto non era stato riprodotto in detto avviso ne’ notificato alla societa’ unitamente all’avviso stesso) risulta inammissibile in quanto, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, il quesito proposto non assolve alla funzione sua propria che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, e’ quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con un quesito astratto, assolutamente generico in quanto privo di specificita’ in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata.

Peraltro, la formulazione del quesito e’ inidonea ad esprimere la rilevanza della risposta ai fini della decisione del motivo (v. tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonche’ SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009), soprattutto se si considera che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 l’obbligo di motivazione degli atti tributari puo’ essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (v. Cass. n. 1906 del 2008), con la conseguenza che nella specie per considerare rilevante il quesito proposto ai fini della decisione sarebbe stato necessario anche escludere che nell’avviso de quo risultavano riportati elementi essenziali dell’atto richiamato, ancorche’ non integralmente riprodotto.

E’ poi da evidenziare che in ogni caso il suddetto avviso, in quanto documento sul quale il ricorso si fonda, andava – a pena di inammissibilita’- specificamente indicato (con precisazione della sua collocazione, v. Cass. n. 29279 del 2008) e – a pena di improcedibilita’ – depositato unitamente al ricorso, come rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., n. 4, non rilevando che detto l’eventuale produzione di detto atto nel giudizio di merito (v. in proposito Cass. n. 2855 del 2009).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere accolto e quello incidentale dichiarato inammissibile, cassando, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che decidera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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