LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.G., elett.te dom.to in Roma, al viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avv. Ugo Ojetti, rapp.to e difeso dall’avv. Bottari Nicola, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 144/26/07 depositata il 10/10/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto – l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Messina n. 233/02/2003 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento n. ***** per Irpef 1994 – 1997.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata la ritualita’ della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. Allorche’ l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non e’ tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2 secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Sez. 5, Sentenza n. 11227 del 16/05/2007).
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe omesso qualsiasi decisione in ordine alla eccezione, formulata con l’atto di appello, secondo la quale la CTP aveva affermato la decadenza dell’amministrazione senza che il R. avesse sollevato tale eccezione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione da parte della CTP dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La eccezione di decadenza non sarebbe rilevabile di ufficio.
Le censure appaiono fondate. La decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Sentenza n. 18019 del 24/08/2007). La mancata deduzione in primo grado da parte del contribuente, della violazione dei termini per l’iscrizione a ruolo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 9, comma 1 comporta la sussistenza dell’assunta violazione da parte della CTP, che ha ritenuto superato il termine decadenziale, senza che tale eccezione fosse stata formulata al R.; sia da parte della CTR la quale, senza pronunciarsi sull’eccepita violazione dell’art. 112 c.p.c., formulata dall’Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, ha ritenuto “condivisibile il motivo principale ed assorbente della nullita’ della cartella perche’ il ruolo e’ stato reso esecutivo oltre i termini di legge”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010