Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1347 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.L. e I.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Borghesano Lucchese, n. 29, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Petrucciani, rapp.to e difeso dagli avv.ti CIMA Angelo e Pietro Colucci, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 35/2/07 depositata il 23/7/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da A.L. e I. G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 233/01/2005 che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento n. ***** Irpef ed Ilor 1989. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 327 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 38 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: la nullita’ della sentenza a base della pretesa erariale sentenza passata in giudicato – non potrebbe essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali.

La censura e’ fondata. La statuizione sulla legittimita’ dell’accertamento di imposta divenuta definitiva in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza non puo’ essere oggetto di sindacato a seguito di impugnazione, per vizi non propri, degli atti successivi.

Consegue da quanto sopra la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la condanna di A.L. e I.G. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di questo grado, liquidate in complessive Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, compensando le spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna A. L. e I.G., in solido, alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di questo grado, liquidate in complessive Euro 1.800,00, compensando le spese del giudizio di merito.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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