LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 45/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 19/12/03, depositata il 30/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO.
FATTO E DIRITTO
Premesso che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per Cassazione nei confronti di M.G., avverso l’indicata sentenza della CTR del Lazio;
che il contribuente non si e’ costituito;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del ricorso per essere manifestamente fondato;
La ricorrente ha depositato memoria e nella camera di consiglio odierna il ricorso e’ stato deciso.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la questione proposta in appello sulla modalita’ di calcolo della tredicesima fosse una eccezione e pertanto inammissibile. La ricorrente con l’unico motivo deduce che la contestazione in diritto della modalita’ di calcolo del TFR fatta dal contribuente in primo grado ed accolta dalla CTP costituisce una mera difesa proponibile anche in appello in quanto la preclusione di cui al D.Lgs. n. 546, art. 57 e’ riferita solo alle eccezioni in senso stretto. Il motivo e’ fondato in quanto conforme alla costante giurisprudenza di legittimita’ sul punto, cfr da ultimo Cass. nn. 3558 e 12022 del 2009. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla CTR del Lazio che nel decidere si atterra’ all’indicato principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010