LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
FAMA s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’avv. Valensise Carolina, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 20/2008/18 depositata il 3/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la rimessione alla P.U..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Fama s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 46/04/2007 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. ***** Registro 2002.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la Fama s.r.l. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso per la rimessione alla P.U..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 laddove la CTR ha affermato che la Fama potrebbe beneficiare l’agevolazione di cui all’art. 33 anche stipulando la convenzione attuativa del piano particolareggiato dopo l’acquisto dell’immobile.
La censura e’ fondata. Ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. La norma, di carattere interpretativo, si applica alla fattispecie in esame, di talche’ la circostanza che la stipula della convenzione sia successiva alla compravendita comporta la inapplicabilita’ alla compravendita medesima delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.
Consegue da quanto sopra, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. ***** Registro 2002 con compensazione delle spese della fase di merito e la condanna della Fama s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, di quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 200,00 per spese.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. ***** Registro 2002, con compensazione delle spese della fase di merito e la condanna della Fama s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, di quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.600,00.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010