LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.R.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 45^, n. 115, depositata l’11 dicembre 2006.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente, agente di commercio, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale;
– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, nel caso di specie era riscontrabile assenza di personale dipendente e ridotta consistenza di investimenti ed ammortamenti, sicchè doveva escludersi la ricorrenza dei presupposti per l’imponibilità a fini Irap;
rilevato:
– che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 c.c., D.P.R. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e formulando il seguente quesito di diritto: “…se, in relazione all’Irap, per gli imprenditori, tra i quali vanno compresi anche i rappresentanti di commercio, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e, dunque, sussiste sempre nei loro riguardi il presupposto impositivo Irap”;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, affermato che in tema di Irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che le Sezioni Unite hanno, inoltre puntualizzato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr.
Cass. 12108/09);
considerato:
– che, alla luce dell’esposto criterio, il ricorso per cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, giacchè la decisione impugnata risulta perfettamente aderente al richiamato principio;
ritenuto:
– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010