LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
D.C.;
– intimato –
avverso la decisione n. 08/06/06 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 3 febbraio 2009 2006, depositata il 21 febbraio 2006, R.G. 3918/05;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro che si è riportato alle conclusioni scritte;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che:
la controversia verte sull’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP presentata da D.C., esercente la professione di consulente di ingegneria integrata, relativamente agli anni dal 1998 al 2002. La C.T.P. di Milano ha rigettato il ricorso mentre la C.T.R. ha invece accolto l’appello del contribuente rilevando l’assenza di una autonoma organizzazione della sua attività professionale; ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 per non essere il contribuente stato assistito sin dal primo grado di giudizio da un difensore abilitato; b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per aver eccepito il contribuente solo nel giudizio di appello di non aver espletato l’attività professionale con l’ausilio di una autonoma organizzazione; c) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8 e degli artt. 2222 e 2229 c.c. in conseguenza dell’interpretazione erronea assunta dalla C.T.R. in tema di autonoma organizzazione dell’attività professionale ai fini dell’applicabilità o meno dell’imposta; d) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8 e dell’art. 115 c.p.c. nonchè la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per aver la C.T.R. omesso di valutare i documenti attestanti l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma;
ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto nel processo tributario, l’assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali, ma è solo fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza di detto ordine; ne consegue che la sentenza che accolga il ricorso del contribuente, senza rilevare il difetto di rappresentanza, non è nulla, in quanto il solo contribuente ha un interesse giuridicamente tutelato a rilevare la mancata emanazione dell’invito (Cassazione civile n. 5255 del 28 febbraio 2008);
il secondo motivo di ricorso è infondato dato che la questione dei limiti di applicabilità dell’IRAP alle attività professionali costituisce in generale il tema del dibattito giurisprudenziale che ha trovato solo di recente una soluzione ampiamente condivisa e nello specifico tale questione è chiaramente inerente all’impugnazione del contribuente. Inoltre la difesa della Agenzia ricorrente smentisce le proprie affermazioni laddove riporta un passaggio del ricorso di primo grado inteso proprio a far valere tale difetto di autonomia dell’attività svolta;
il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza in materia (cfr. fra le molte Cassazione civile, sez. 5^, n. 3676 del 16 febbraio 2007) secondo cui, in tema di IRAP, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l’altro, l’avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell’IRPEF o dell’IVA, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell’imposta indebitamente versata l’onere di provare l’assenza delle predette condizioni;
Infine il quarto motivo non può essere accolto dato che l’Agenzia ricorrente non ha chiaramente indicato nel ricorso per cassazione le deduzioni svolte davanti ai giudici di merito per dimostrare l’esistenza di quell’apparato, esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui che costituisce, secondo la citata giurisprudenza, il requisito necessario per l’applicazione dell’imposta;
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010