LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
S.E.;
– intimata –
avverso la decisione n. 07/09/06 della Commissione tributaria regionale di Roma, emessa il 27 gennaio 2006, depositata il 21 febbraio 2006, R.G. 4905/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro che si riportato alle conclusioni scritte;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che:
la controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto seguito alla richiesta di restituzione delle ritenute operate dal Comune di Nettuno sulla indennità di espropriazione corrisposta alla contribuente S.E..
Contestava la S. l’imponibilità della indennità che seppure percepita nel 1995 si riferiva a un provvedimento ablativo precedente il 1988;
la CTP di Roma ha respinto il ricorso mentre la CTR ha ritenuto fondata la tesi della contribuente e ha accolto il suo appello;
ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5.
RITENUTO
che:
il ricorso è fondato in quanto, come è stato chiarito dalla giurisprudenza, in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore all’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al citato art. 11, comma 9 – che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, purchè nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge (Cassazione civile, sezione 5^, n. 8719 del 30 maggio 2003 e n. 26128 del 13 dicembre 2007), pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo;
sussistono giusti motivi, con specifico riferimento al formarsi recente di un indirizzo giurisprudenziale uniforme, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese processuali del giudizio di cassazione compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010