Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1372 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 34/4/06 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa il 7 febbraio 2009 2006, depositata il 15 febbraio 2006, R.G. 5363/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro che ha richiamato le conclusioni scritte;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

la controversia verte sull’impugnazione di due cartelle di pagamento, conseguenti alla liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con le quali venivano iscritte a ruolo l’imposta IRPEF e il contributo per il SSN relative agli anni 1995 e 1996. In particolare il contribuente G.G. eccepiva la intempestività della notifica delle cartelle oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 25;

l’impugnazione è stata accolta dalla C.T.P. di Salerno e la C.T.R. ha confermato la decisione respingendo, in primo luogo, l’eccezione di mancata osservanza del D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10 e ribadendo la applicabilità del termine, ritenuto decadenziale, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate che deduce tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 3 con conseguente irregolare costituzione del contraddittorio per non aver la CTP adita richiesto all’Ufficio l’originale del ricorso; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 dato che secondo la ricorrente la decadenza per la ritardata iscrizione a ruolo delle imposte liquidate ex art. 36 bis non può considerarsi applicabile anche per la notifica della conseguente cartella di pagamento; c) violazione dell’art. 101 c.p.c. e nullità della sentenza dovuta alla carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione in relazione alla impugnazione per intempestiva notifica della cartella, imputabile al solo Concessionario.

RITENUTO

che:

il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il mancato invio all’Ufficio di copia del ricorso costituisce un inadempimento a carico della segreteria della Commissione tributaria provinciale che non incide sulla valida costituzione del rapporto processuale;

il secondo motivo di ricorso è anche esso infondato trovando applicazione alla specie il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis convertito in L. n. 156 del 2005 che con riferimento alle dichiarazioni presentate sino al 31 dicembre 2001 prevede che le cartelle di pagamento dovevano essere notificate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

infine guanto al terzo motivo di ricorso si deve rilevare che la posizione del concessionario nei confronti del contribuente che si esaurisce nella funzione di mero destinatario del pagamento non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente (cfr. Cassazione civile, sezione 5^, n. 933 del 16 gennaio 2009 E Cassazione civile, sezioni unite, n. 16412 del 25 luglio 2007);

il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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