LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17317/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 29/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, del 16/4/07, depositata l’11/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Sassuolo nei confronti di G.C., medico convenzionato con il S.S.N.. Ha ritenuto in motivazione che dall’esame della documentazione esibita dal contribuente non si evince una organizzazione autonoma essendo l’attività svolta con l’ausilio di una autovettura ed in assenza di capitale o di lavoro altrui.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.
Va premesso che la interpretazione della normativa sull’IRAP data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, è nel senso che presupposti dell’imposta sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.
Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, che prescrive le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato, che eccederebbero il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica. La risposta favorevole al contribuente si ricava dalla stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l’esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto, come nella specie, costi eccedenti.
Si deve concludere per il rigetto del ricorso”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che non deve provvedersi in ordine alle spese perchè l’intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010