LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17530/2008 proposto da:
S.V.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato QUERCIA Luigi, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO DI BARI *****);
– intimata –
avverso la sentenza n. 20/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, del 16/4/07, depositata l’8/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bari nei confronti della Dott. S.V.A.G., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Ha ritenuto in motivazione che il contribuente esercitando l’attività lavorativa in due studi e con notevoli investimenti di capitali e con l’ausilio di lavoro altrui dimostrava elementi di organizzazione dell’attività che lo assoggettavano all’IRAP. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Con l’unico motivo, deducendo vizio di insufficiente motivazione, il contribuente censura sotto principalmente sotto il profilo quantitativo l’accertamento dell’autonoma organizzazione.
Il ricorso è infondato. L’interpretazione data dalla Corte cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, della normativa sull’IRAP è nel senso che presupposti dell’imposta sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. A prescindere della valutazione minimale o meno dei capitali investiti, mentre non appare illogica quella del giudice di merito, il rilievo che il S. disponga di due studi dimostra il possesso di beni strumentali eccedenti certamente il minimo indispensabile per l’esercizio delle professione, essendo un solo studio certamente sufficiente.
Si deve concludere per il rigetto del ricorso”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che in ordine alle spese non si deve provvedere non essendo costituiti gli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010