Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1448 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/2 005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA DI PARMA del 20/12/05, depositata il 18/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di S.G. avverso l’indicata sentenza della CTR dell’Emilia Romagna; che il contribuente non si e’ costituito;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto accogliersi il primo motivo alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ che ha ritenuto che i rappresentanti di commercio in quanto imprenditori commerciali sono sempre tenuti al pagamento dell’IRAP;

Nella Camera di consiglio odierna il ricorso e’ stato deciso.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’erroneita’ della qualificazione come lavoratore autonomo del contribuente e richiamando giurisprudenza di legittimita’, deduce che la natura di impresa commerciale dell’attivita’ dell’agente di commercio implica che sia assoggettato in ogni caso all’Irap; Il motivo e’ infondato.

Sulla questione dell’assoggettamento all’imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ che e’ stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12108 del 2009 che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, comma 1, periodo 1, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Si deve concludere che l’attivita’ di agente di commercio non comporta automaticamente la soggezione all’imposta.

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si evidenziano gli ammontari dei ricavi di circa L. 75 milioni in ciascuno dei tre anni ed i costi per locazioni finanziarie di circa L. 9 milioni l’anno. La censura e’ infondata in quanto i ricavi non dimostrano la presenza di una autonoma organizzazione e l’entita’ dei costi per locazione finanziaria non eccedono quelli necessari per l’uso di un’auto e di un computer, beni strumentali oggi indispensabili per l’esercizio dell’attivita’ di agente.

Le incertezze della giurisprudenza sulla questione sono motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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