LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.F., C.M.G. e B.M., elett.te dom.ti in Roma, alla via G.P. da Palestrina n. 48, presso lo studio dell’avv. Manuela Zoccali, rapp.to e difeso dall’avv. Cardone Luigi, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 96/2007/08 depositata il 27/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.G., C.F., e C.M.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Crotone n. 200/1/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. ***** registro ed Invim 1997.
Il ricorso proposto dai contribuenti si articola in unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti assumono la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che “sul terreno oggetto di alienazione in favore del Sig. B.S. insista un fabbricato trasferito per diritto di accessione, tralasciando “ogni considerazione in merito agli atti dai quali si evincono i vari trasferimenti dei singoli immobili (cfr. le scritture private, la sentenza del Tribunale civile di Crotone e tutta la documentazione allegata al fascicolo di prima istanza)”.
La censura e’ inammissibile. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, e’ infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008). E tali elementi – le scritture private, la sentenza del Tribunale civile di Crotone e tutta la documentazione allegata al fascicolo di prima istanza il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR (secondo quanto assunto dal ricorrente alle pagg. 9 e 10 del ricorso) non risultano trascritti.
La censura e’ altresi’ inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Inammissibili sono i quesiti di diritto formulati con riferimento all’art. 934 c.c. e all’art. 2697 c.c. in quanto privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Vanno pertanto disattese anche le argomentazioni espresse dai ricorrenti con la propria memoria e va dichiarato inammissibile ricorso con la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore del l’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010