Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.145 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L., elett.te dom.to in Roma, alla Via del Babuino n. 51, presso lo studio dell’avv. Mario Ridola, rapp.to e difeso dall’avv. PASQUINI Alessandro, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 37/2007/90 depositata il 5/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di La Spezia n. 102/06/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento Iva, Irpef ed Irap 2001.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il T. assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la CTR non avrebbe rilevato l’inidoneità e la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento per il recepimento acritico delle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore, senza alcun riscontro.

La censura è inammissibile sia in quanto non risulta precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, sia in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., risulta privo della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione. La CTR non avrebbe ponderato le specifiche caratteristiche dell’attività professionale.

La censura è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3^, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3^, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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