LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Messina, alla via T. Capra is. 301/bis, presso lo studio associati Catania – Fiannacca – Todaro., rapp.to e difeso dagli avv.ti Fiannacca Giovanni e Todaro Nicola giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 92/2007/27 depositata il 7/8/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l., contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Messina n. 138/09/04 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Irpeg e Ilor 1996.
Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in quattro motivi;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nonche’ omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonche’ omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e dell’art. 53 Cost.
nonche’ omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 e della L. n. 64 del 1986, art. 14 nonche’ omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Le censure sono inammissibili. In caso di proposizione di motivi di ricorso per Cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di piu’ motivi, affinche’ non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realta’ avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, poiche’ solo per esse puo’ rilevarsi l’adempimento della prescrizione del citato art. 366 bis c.p.c., dovendo la decisione della Corte di Cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Sent.
562409/03/2009).
Nel caso in esame inammissibili sono le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto i quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Inammissibili sono altresi’ le censure relativa al vizio di motivazione in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, cosi’ disattendendo anche le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria, e la condanna della Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Siciliana Lavorazioni Carni s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010