LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Immobiliare Eredi Aurelio s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via del Babuino n. 51, presso lo studio dell’avv. Mario Ridola, rapp.to e difeso dall’avv. PASQUINI Alessandro, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero delle Finanze, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 38/2007/10 depositata il 5/7/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Immobiliare Eredi Aurelio s.r.l., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di La Spezia n. 27/6/06 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il rigetto della domanda di condono n. 11798 per Invim relativa all’anno 1991.
Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze è inammissibile in tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, la legittimazione passiva (sostanziale e processuale) in ordine al ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego emesso da un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate spetta unicamente a quest’ultima, dinanzi alla quale si svolge tutto l'”iter” amministrativo teso alla definizione agevolata della controversia; non è infatti configurabile alcuna concorrente legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze, in dipendenza della sostituzione soggettiva dell’Agenzia al Ministero, essendo quest’ultimo una persona giuridica pubblica diversa, che non ha nessun potere in ordine al procedimento definitorio e non svolge alcuna attività nell’ambito dello stesso, onde rimane estranea alla fase di impugnazione del provvedimento che lo conclude, il quale è totalmente autonomo rispetto all’atto impositivo (Sez. 5^, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006) Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010