LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30849/2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 03/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, con cui si chiede che visto l’art. 375 c.p.c., la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;
ritenuto che va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello;
ritenuto che il ricorso dell’Agenzia è manifestamente infondato, dato che:
1) quanto al primo motivo, la decisione impugnata ha fatto buon governo del consolidato principio, secondo cui, in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);
2) quanto al secondo motivo, non sussiste la dedotta inammissibilità dell’appello, in quanto deve essere ribadito che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, fa dipendere l’inammissibilità dell’appello da una duplice alternativa, costituita dalla mancanza oppure dall’assoluta incertezza circa i motivi specifici dell’impugnazione (Cass. 6473/02; v. anche Cass. n. 1574/05 e 1224/07), vizi non verificatisi nel caso di specie;
3) quanto al terzo motivo, non ricorre la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto nel medesimo erano state esposte tutte le ragioni in fatto ed in diritto su cui era basato e ciò era sufficiente ai fini della sua ammissibilità;
ritenuto che giuste ragioni ricorrono considerato che il richiamato orientamento in tema di redditi imponibili ai fini IRAP si è consolidato solo posteriormente alla presentazione del ricorso – per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e rigetta il ricorso dell’Agenzia. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010