LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1285/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.D.;
– intimato –
sul ricorso 10405/2006 proposto da:
I.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERAFINI GIOVANNI BATTISTA con studio in MILANO VIA DEI PIATTI 8 (avviso postale), giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 116/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 30/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, con cui si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso principale e quello incidentale, con le conseguenze di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso principale della parte erariale e quello incidentale del contribuente avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;
ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti e che va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello;
ritenuto che il ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);
considerato che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento – congruamente motivato e non adeguatamente censurato in appello dalla parte erariale – del difetto di tale requisito e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che, parimenti, va respinto il ricorso incidentale del contribuente in ordine al governo delle spese, in quanto il giudice di appello ha inteso compensare quelle di primo grado (con condanna dell’amministrazione a quelle di secondo grado) in considerazione della novità della questione;
ritenuto che giuste ragioni ricorrono, considerato che il richiamato orientamento si è consolidato solo posteriormente alla presentazione del ricorso – per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e quello incidentale del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010