LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1781/2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
C.R.;
– intimato –
sul ricorso 2781/2006 proposto da:
C.R., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA c/o SMEDILE SERGIO VIA G. FERRARI 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 09/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, con cui si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso principale e quello incidentale, con le conseguenze di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso principale della parte erariale e quello incidentale del contribuente avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;
ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti e che va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello;
ritenuto che il ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);
considerato che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento – congruamente motivato e non adeguatamente censurato – del difetto di tale requisito e che il dedotto vizio di motivazione è stato articolato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato;
che, parimenti, va respinto il ricorso incidentale del contribuente, in quanto difetta di autosufficienza in ordine alla circostanza che le censure con esso svolte siano state dedotte anche nell’atto di appello;
ritenuto che giuste ragioni ricorrono, considerato che il richiamato orientamento si è consolidato solo posteriormente alla presentazione del ricorso – per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e quello incidentale del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010