Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1505 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5294/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.A.;

– intimato –

sul ricorso 8794/2006 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 103, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLUCCI VITTORIO, PAOLUCCI FRANCESCO giusta delega a margine;

– controricorrente a ricorso incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 84/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, con cui si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito quello incidentale, con le conseguenze di legge.

IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso principale della parte erariale e quello incidentale del contribuente avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;

ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti e che va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello;

ritenuto che il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente infondato, dato che, nella specie, il ricorso introduttivo è successivo al 1 gennaio 2001, data di entrata in funzione dell’Agenzia delle Entrate, succeduta all’Amministrazione finanziaria dello Stato nelle funzioni concernenti le entrate tributarie erariali, cosicchè, alla data di notifica del ricorso, tanto l’ex Ufficio delle Imposte dirette quanto l’ex Direzione Regionale delle Entrate erano confluiti, entrambi, nell’Agenzia delle Entrate, competente a provvedere sul rimborso (Cass. n. 3680/07); ne consegue, dunque, che il preteso vizio di notifica si sostanzia in realtà in un mero errore, da parte della contribuente, riguardo all’individuazione dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate deputato a ricevere la notifica; errore al quale non può ricollegarsi alcuna nullità.

ritenuto che il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) è all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);

considerato che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento – congruamente motivato e non censurabile in questa sede – del difetto di tale requisito;

che, stante il rigetto del ricorso principale, resta assorbita quello incidentale del contribuente, esplicitamente “subordinato”;

ritenuto che giuste ragioni ricorrono, considerato che il richiamato orientamento si è consolidato solo posteriormente alla presentazione del ricorso, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero;

rigetta il ricorso principale dell’Agenzia, assorbito quello incidentale del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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