Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1512 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv. Romanelli Enrico che, unitamente all’avv. Gianfranco Gaffuri, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 47, n. 122/47/00 del 13 aprile 2000, depositata il 27 giugno 2000, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione prodotta dal contribuente comprovante l’avvenuta definizione della controversia per le annualità 1986 e 1988 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 e visto il provvedimento di sgravio per l’annualità 1987;

Ritenuto che la procedura di definizione ex art. 12 L. n. 289 del 2002 non richiede l’attestazione dell’Ufficio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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