Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.153 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5874/2007 proposto da:

B.V., G.G. in proprio e nella qualità di familiari di B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto V.G. 1063/05 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dell’11.1.06, depositato il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G., in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con decreto del 16.2.2006, accogliendo parzialmente la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da B.V. e G.G., in proprio e quali familiari di B.L., eredi di B. G., in relazione all’eccessiva durata di giudizio amministrativo instaurato per ottenere la corresponsione di contributo per l’assistenza di familiare non autosufficiente, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 2.916,63 nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 34 0,00.

La Corte di appello ha ritenuto che, in considerazione della complessità delle questioni trattate e del numero dei ricorrenti (25), il termine ragionevole di durata del processo amministrativo presupposto dovesse essere determinato in tre anni per l’unico grado e che il processo si era concluso con un ritardo di circa due anni e undici mesi, rispetto al termine ragionevole, liquidando la somma predetta a titolo di danno non patrimoniale.

Contro il decreto della Corte di appello B.V., G. G., in proprio e quali familiari di B.L., eredi di B.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

La Presidenza del Consiglio intimata non ha svolto difese.

Il ricorso, acquisite le conclusioni scritte del P.G., il quale ne ha chiesto l’accoglimento limitatamente ai motivi concernenti le spese, viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorrenti, con i primi due motivi, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 6, p. 1 CEDU e della L. n. 89 del 2001, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), richiamando una serie di sentenze della Corte di Strasburgo, che hanno accertato inadempimenti dell'***** in riferimento alla violazione del termine di ragionevole durata del giudizio e all’inadeguatezza della L. n. 89 del 2001.

Gli istanti trascrivono ampi brani di una sentenza della Corte europea concernente sia la quantificazione del danno, sia la necessità che la decisione che liquida l’equa riparazione sia adempiuta rapidamente e deduce che il decreto avrebbe disatteso i parametri della Corte di Strasburgo in ordine alla quantificazione del danno ed alla necessità di liquidarlo avendo riguardo all’intera durata del giudizio.

Inoltre, lamentano che il decreto avrebbe disatteso i parametri della Corte EDU in materia di risarcimento del danno – indicati in Euro 1.500,00 annui – e sostengono che, stante la vincolatività delle sentenze della Corte europea, una volta accertata la violazione del termine di ragionevole durata, il risarcimento spetta per ogni anno di durata del processo e non per ogni anno di ritardo. Ritardo che andrebbe calcolato in relazione ai termini previsti per i processi in materia di lavoro.

Con il terzo, quarto, quinto, sesto e decimo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, della L. n. 1034 del 1971, della L.R. Campania n. 11 del 1984, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 132 c.p.c.), nelle parti in cui: il decreto non si è attenuto ai parametri di quantificazione stabiliti dalla Corte europea (oscillanti tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00, al riguardo sono richiamate alcune sentenze di questa corte e dei giudici di Strasburgo); non ha considerato che occorre tenere conto della presentazione dell’istanza di prelievo, che determina una più grave responsabilità dello Stato; non ha liquidato un bonus di Euro 2.000,00, trattandosi di causa in materia di lavoro; ha considerato ragionevole il termine di tre anni, nonostante che si tratti di una causa di lavoro.

I ricorrenti, con il settimo, l’ottavo e nono motivo, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, degli artt. 91 e 92 c.p.c., omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) e difetto di motivazione nel punto in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 132 c.p.c.), quantificandole in misura esigua, non applicando la Tabella B, p. 1 per i diritti di procuratore e la Tabella A p. 3 per gli onorari ed operando indebite decurtazioni di spese.

2.- I primi sei motivi ed il decimo, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

I mezzi sono formulati reiterando più volte gli stessi argomenti e, in buona sostanza, pongono questioni concernenti: a) l’individuazione del termine di ragionevole durata del processo; b) l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale.

Sulla prima questione va osservato che è manifestamente erronea la tesi dell’istante, nella parte in cui prospetta la possibilità di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare. La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004,- n. 4207 del 2004).

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.

Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuità, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass., n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate dalla Corte di Strasburgo che ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, al quale possono essere apportate le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008;

n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006);

– nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea in Euro 1.00,000 non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007).

Infine, va escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008), siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda e può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008).

In applicazione di siffatti principi, sono manifestamente infondate le censure concernenti: la durata ragionevole del giudizio, stabilita in modo conforme al parametro della Corte EDU, in difetto della deduzione di elementi concreti e specifici, non desunti dalla disciplina del processo, che avrebbero permesso di discostarsene; la asserita necessità di avere riguardo all’intera durata del giudizio;

la liquidazione automatica del succitato bonus e l’entità del danno liquidato (Euro 1.000,00 per ogni anni di ritardo).

Sono manifestamente fondate, per contro, le censure relative alla liquidazione delle spese perchè effettivamente “il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi” (Sez. 1^, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). Per contro, la Corte di appello ha espressamente richiamato proprio tali ultime voci della tariffa.

Sì che l’impugnato decreto deve essere cassato limitatamente alle spese liquidate e, con decisione ex art. 384 c.p.c., la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 873,00, oltre spese generali e accessori come per legge.

In ragione del limitato accoglimento dei motivi di ricorso le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate nella misura di 2/3.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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