LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5489-2007 proposto da:
CONCORDATO PREVENTIVO di D.G.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che lo rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AXA ASSIC S.P.A. *****, in persona del Dott. C.
M. e CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Dott. D.
G. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che le rappresenta e difende con deleghe in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
LIMMAT COMP ASSIC S.P.A., D.G.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1833/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato GIAN MICHELE GENTILE; udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 21 settembre 1999, i liquidatori del Concordato Preventivo di D.G.D. esponevano che quest’ultimo, il 9 settembre 1993, aveva stipulato una polizza di assicurazione contro il furto (n. *****) per il massimale di L. 1.500.000.000 con la Alleanza Securitas Esperia, che aveva agito anche in rappresentanza di altre compagnie di assicurazione, fra le quali il rischio era stato ripartito. Nella notte tra il ***** si era verificato un furto nei locali della pellicceria sita in ***** ed a seguito di denuncia di simulazione di reato si era svolto un procedimento penale concluso con sentenza in data 14/7/90 di proscioglimento per amnistia del D.G..
Ciò premesso, i liquidatori del concordato convenivano in giudizio quest’ultimo quale litisconsorte necessario e le compagnie di assicurazioni Allesecures Preservatrice, Excess Insurance Company Limited, Lloyd Nazionale Italiano, Levante Assicurazioni, Prudential Compagnia Italo Britannica di Assicurazioni, Norditalia Assicurazioni, nonchè la Sapri s.p.a. quale broker che aveva intermediato il contratto, perchè fossero condannate a rivalere la procedura concorsuale del valore della merce trafugata, indicata nella somma di L. 1.531.000.000. Si costituivano le compagnie assicuratrici convenute, contestando la domanda attrice, perchè prescritte, improponibili ed infondate (poichè dagli atti del processo penale risultavano accertati elementi dai quali si desumeva che il denunciato furto non si era verificato ovvero che si era verificato con la complicità dello stesso assicurato). L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 21312/2002, in accoglimento della domanda, condannava la Compagnie, ciascuna pro quota, al pagamento a favore del Concordato della complessiva somma di Euro 1.368.610,18, oltre interessi legali dalla sentenza.
A seguito dell’appello delle Compagnie, costituitosi il Concordato, unitamente al D.G., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame n. 1833/2006, depositata in data 13/4/2006, dichiarava improcedibile la domanda proposta nei confronti del Lloyd Nazionale Italiana di Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, e respingeva le domande proposte nei confronti delle altre Compagnie; la Corte territoriale preliminarmente affermava che “è fondata la doglianza del Lloyd Nazionale Italiano di improcedibilità di giudizio nei suoi confronti a seguito della sua messa in liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto 31/7/92. A norma della L. Fall., art. 201 i crediti da far valere nei confronti della procedura debbono essere accertati secondo le regole del concorso”; inoltre, dichiarava non fondata l’eccezione di prescrizione e riteneva non provato dall’attore la prova del sinistro assicurato, non attribuendo “valore concludente” alla relativa denuncia, alle prove testimoniali (“per sentito dire”), alle perizie di parte e agli atti penali del processo contro l’attore per simulazione di reato conclusosi con una pronuncia di amnistia.
Ricorre per Cassazione il Concordato Preventivo di D.G. D. con un unico, articolato motivo; resistono con controricorso congiuntamente la Axa Assicurazioni s.p.a, e la Carige Assicurazioni s.p.a..
Sia il ricorrente che le società resistenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione o errata applicazione dell’art. 152 c.p.p. del 1930 e dell’art. 129 c.p.p., comma 2 vigente; violazione o errata applicazione dell’art. 2697 c.c, in materia di onere della prova; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”;
si censura in particolare l’erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine alla ritenuta esclusione del furto in questione.
Nel controricorso, tra l’altro, si deduce l’inammissibilità del ricorso riguardo alla formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. nonchè per violazione del principio di autosufficienza.
Preliminarmente si rileva che il ricorso è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c. applicabile, ratione temporis, alla vicenda processuale in esame, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 13.4.2006.
Infatti, il quesito in esame risulta formulato, suddiviso in tre parti, nel seguente modo: “la Corte dovrà, quindi, affermare il principio che la denuncia di sinistro al proprio assicuratore e gli atti istruttori posti in essere dalla Compagnia, anche se non costituiscono prova del fatto in quanto provenienti dalla parte, devono essere oggetto di valutazione da parte del Giudice, al pari ed in confronto con gli altri elementi forniti dall’assicurato a sostegno della ricostruzione storica dell’evento addotto a base della richiesta di indennizzo”; nonchè: “La Corte dovrà quindi confermare il principio di diritto secondo cui nel regime del precedente codice di rito, in presenza di una causa estintiva il Giudice ha l’obbligo di pronunciare l’assoluzione dell’imputato solo in presenza di una prova certa, già acquisita al processo, della sua innocenza”; ed infine: “Si conclude, quindi, perchè la Corte di Cassazione afferma il seguente principio pur in mancanza di una prova certa circa l’accadimento di un fatto storico, il giudice può ricavarne la sussistenza da indizio e dalla mancanza di elementi certi circa la sua insussistenza; non costituisce elemento di prova o indiziario della insussistenza di un fatto la sentenza penale emessa sotto il previgente codice di rito che ha applicato una causa di estinzione del reato prima dell’inizio del dibattimento e sulla base di un’istruzione sommaria senza contraddittorio delle parti”. E’ di tutta evidenza quindi, che il quesito non risponde a quanto previsto con consolidato indirizzo giurisprudenziale da questa Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 26020/08), secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi degli art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010