Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.1535 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. *****, S.D.

*****, SC.LU. *****, G.

G. *****, CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), elettivamente domiciliati in ROMA, C/O UFFICIO LEGALE CODACONS VIALE MAZZINI 73, rappresentati e difesi dall’avvocato RIENZI CARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BRITISH AMERICAN TOBACCO – B.A.T. ITALIA SPA ***** (gia’

E.T.I. – Ente Tabacchi Italiani S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANCHINI GIAN PAOLO, POLI ROBERTO, IRTI NATALINO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2183/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 20/9/2005, depositata il 15/05/2006, R.G.N. 1468/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 02/12/2009 dal Consigliere Dott. SEGRETO Antonio;

udito l’Avvocato MARCO RAMADORI per delega dell’Avvocato CARLO RIENZI;

udito l’Avvocato CARMINE PUNZI;

udito l’Avvocato ROBERTO POLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del 4^ motivo, assorbito il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.L., S.D., Sc.Lu., G.G., quali eredi di S.C., e Codacons hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma Philip Morris Corporete Service Inc. e l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMMS) per sentire accertare la responsabilita’ di questi, aquiliana o contrattuale, anche a norma dell’art. 2050 c.c. per la produzione e messa in commercio di sigarette, prodotto gravemente dannoso per la salute, omettendo di avvertire in merito ai pericoli del fumo e della dipendenza da nicotina, cosi’ cagionando un tumore polmonare e poi la morte di S.C. nel *****. La Philip Morris Corporete Service contestava la propria legittimazione passiva non rientrando nel proprio oggetto la produzione e commercializzazione di sigarette. Interveniva in giudizio l’Ente Tabacchi Italiani, quale successore a titolo particolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato.

Il Tribunale con sentenza del 31.1.2001, preso atto della rinunzia alla domanda nei confronti della Philip Morris, rigettava la domanda, qualificata sotto il profilo dell’art. 2043 c.c.. Proponevano appello gli attori, chiedendo l’accoglimento della domanda e la condanna dell’unico appellato ETI. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 15.5.2006, rigettava l’appello.

Riteneva la corte che nella fattispecie fosse intervenuta una successione a titolo particolare dell’ETI all’AAMMS; che tuttavia a norma della L. n. 283 del 1998, art. 3 non potessero ritenersi comprese nel trasferimento delle poste passive anche le pretese risarcitorie afferenti epoche precedenti l’istituzione dell’ente appellato, con conseguente “erronea individuazione nell’appellato dell’unico legittimato a contraddire”.

Avverso questa sentenza gli attori hanno proposto ricorso per Cassazione.

Resiste con controricorso la British Americano Tobaco (gia’ ETI).

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene questa corte che vada esaminato preliminarmente il quarto motivo di ricorso (sebbene proposto in via subordinata), poiche’ esso attiene all’integrita’ del contraddittorio, gia’ in sede di appello.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 111 e 331 c.p.c., non avendo il giudice di appello ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’AAMMS, convenuta nel giudizio di primo grado e non estromessa.

4. Il motivo e’ fondato.

All’accoglimento di tale motivo di ricorso aderisce anche la parte resistente, rimanendo impregiudicate le altre questioni. Il giudizio di primo grado fu instaurato dagli attori nei confronti della sola AAMMS. L’ETI, non citato in giudizio, era intervenuto volontariamente in tale sede ex artt. 111 c.p.c., comma 3, e quindi quale successore a titolo particolare.

Cio’ comportava che, non essendo stata estromessa dal giudizio di primo grado l’AAMMS, si era verificata nel grado di appello un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l’impugnazione andava proposta non solo nei confronti del successore a titolo particolare ETI ma anche del suo dante causa AAMMS. Infatti il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo puo’ intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che cio’ comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentono. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza e’ appellata da uno soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, pertanto, ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendo, in mancanza, rilevarsi, anche d’ufficio, in sede di legittimita’, il difetto di integrita’ del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass. 19/01/1995, n. 590; Cass. 14598/2004; Cass. 13021/2000).

3.1. Nella fattispecie il litisconsorzio necessario discende anche da altra ragione.

L’Eti ha contestato la propria legittimazione passiva, assumendo che essa si appartenesse esclusivamente all’AAMMS sulla base della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 283 del 1998 e della stessa prospettazione actorea, secondo cui i fatti dannosi si sarebbero verificati anteriormente alla sua costituzione.

Osserva questa Corte che ricorre l’ipotesi di dipendenza di cause il cui trattamento e’ equiparato all’ipotesi di cause inscindibili, nella quale sono da ricomprendere non soltanto i casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quelli di litisconsorzio processuale – allorche’ la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialita’ o di alternativa che le questioni oggetto dell’una hanno rispetto alle questioni trattate nell’altra/e. Ne consegue che se vi e’ contestazione tra piu’ soggetti circa l’individuazione dell’unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause (reciproca in quanto la decisione delle diverse cause dipende, anzi coincide, con la decisione delle altre) il quale comporta che le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell’individuazione dell’obbligato (Cass. civ., Sez. 2^, 01/04/1999, n. 3114).

Infatti l’obbligatorieta’ dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti gia’ parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessita’ del litisconsorzio in sede di impugnazione e’ imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. In entrambe le ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’ (Cass. civ., Sez. 3^, 06/11/2001, n. 13695; Cass. civ., Sez. 3^, 14/03/2006, n. 5444).

3.2. Ne consegue che, poiche’ permaneva in grado di appello la questione in merito all’alternativita’ della legittimazione passiva dell’ETI o dell’AAMMS (o quanto meno all’alternativita’ della titolarita’ passiva del rapporto dedotto in giudizio) e quindi la questione dell’individuazione dell’obbligato, era necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti di AAMMS, gia’ parte in primo grado.

Non avendo a cio’ provveduto il giudice di appello, la sentenza impugnata va cassata.

4. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti.

Pertanto va accolto il quarto motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti.

L’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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