LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano A. – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 741-2005 proposto da:
D.L.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI LUDOVICO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
FALL ISOTTA FRASCHINI FABBRICA AUTOMOBILI S.P.A.;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 21/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Marinelli Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Palmi con ordinanza n. 10644/04, depositata il 21.10.04, notificata il 2.nov.2004, decidendo sul reclamo proposto dall’avv. d.L.R. avverso il decreto di liquidazione delle competenze per l’opera prestata quale legale della Curatela del Fallimento Isotta Fraschini Fabbrica di Automobili s.p.a., dichiarato con sentenza n. 1072/99 dello stesso Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso legale, con condanna alle spese,ritenendo che “nel caso in cui vi sia stata la difesa di un unico cliente contro più parti per le quali è stata svolta una prevalente attività difensiva a tutti comune, dato non contestato,trova applicazione il disposto del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, che contempla automatici aumenti e riduzioni degli onorari nei casi di assistenza e difesa delle parti con identica posizione processuale, anche se non sia intervenuta la riunione delle cause”.
Per la cassazione della decisione ricorre l’avv. D.L.R. deducendo violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, violazione dei principi giuridici richiamati e difetto di motivazione. Si sostiene che non può trovare applicazione nel caso in esame il principio stabilito in sede di legittimità, di determinazione dell’onorario unico aumentato per ogni parte del 20% fino al massimo di dieci e, ove le parti siano di numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti, perchè tale principio è limitato alle prestazioni successive al provvedimento di riunione delle cause, che nel caso di specie era mancato,ragione per cui il provvedimento impugnato veniva ad urtare con il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, non inficiato dalla presunta serialità dei procedimenti trattati, tanto più che le sentenze richiamate nella stessa ordinanza impugnata risultavano tutte anteriori all’entrata in vigore del vigente D.M. n. 585 del 1994.
La questione merita un riesame nel merito.
Ben vero, il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa andava determinato in riferimento all’oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, ma,poichè la medesima si era conclusa con una transazione, occorreva fare riferimento al valore definito e, quindi, al quantum stabilito in concreto dalle parti, significando che nel caso concreto, essendovi stata la difesa di un unico cliente (la Curatela) contro più parti, per le quali era stata svolta una prevalente attività difensiva a tutti comune, dato non contestato, trovava applicazione il disposto del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, del che contempla automatici aumenti e riduzioni degli onorari nei casi di assistenza e difesa con identica posizione processuale,anche se non era intervenuta la riunione delle cause, ragione per cui, tenuto conto che le somme riconosciute ai lavoratori non erano mai state superiori ad Euro 5.165, importo corrispondente al primo scaglione della tariffa forense, fatta eccezione per due soli casi,avrebbe dovuto trovare applicazione, come sostenuto dalla Curatela,il principio stabilito dal D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, della mente del quale il compenso andava determinato applicando il criterio dell’unico compenso, aumentato per ogni parte del 20%, fino al massimo di 10 e ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte, oltre le prime 10 e fino a un massimo di 20.. Tuttavia, il Tribunale, pur condividendo le osservazioni della Curatela, ha ritenuto di non dovere riformare in peius il decreto di liquidazione del giudice delegato in considerazione del parametro, anch’esso da valutarsi in tema di quantificazione delle competenze nel settore della materia fallimentare, che il vantaggio derivatone per la massa dei creditori dal componimento amichevole delle cause non era di particolare rilevanza,avendo implicato la rinunzia da parte dei a lavoratori “al 50%” delle somme dovute a titolo di indennità per ferie non godute,pari a circa Euro 70.000,00.
In conclusione, ha applicato il principio secondo cui l’unità della causa non va intesa secondo un criterio formale e processuale in relazione all’introduzione del giudizio da parte di più soggetti con un unico atto o di più atti riuniti, occorrendo invece valutare la sostanziale identità delle questioni trattate, sebbene introdotte con più atti distinti, con la conseguenza che, in caso di corrispondenza sostanziale delle pretese azionate in dipendenza dell’identità della controversia, si deve ritenere applicabile il D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, e, quindi, il criterio di liquidazione del compenso unico “aumentato per ogni parte del 20%, fino a un massimo di 10, e ove le parti siano in numero superiore, al 5% per ciascuna parte oltre le prime 10 fino ad un massimo di 20.
Tuttavia, il giudice di merito non ha dato contezza della decisione adottata, perchè la regola contenuta nel quarto e quinto comma del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, che consente rispettivamente di aumentare l’onorario unico del professionista ovvero di diminuirlo, nella misura del 20% dei compensi di ciascuna parte, fino ad un massimo di dieci unità, e del 5% se il numero delle parti è superiore, fino al massimo di 20, non va intesa secondo un criterio formale e processuale in relazione all’introduzione di un unico giudizio introdotto da più soggetti ovvero di più giudizi formalmente riuniti, occorrendo, invece, valutare la sostanziale identità delle questioni trattate e se, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione dei processavi sia stata una riunione implicita dei procedimenti in relazione ai provvedimenti adottati dal giudice della Curatela (Cass. n. 3760/1999; n. 17354/2002).
Conseguentemente, in accoglimento del ricorsola cassata l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Tribunale di Reggio Calabria, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto espresso in motivazione; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010