Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1561 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26017/2004 proposto da:

SAN SEBASTIANO DI PEGORARO NERINA SAS *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI MARIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRISI LUCIANO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE CALDIERO in persona del Sindaco pro tempore P.IVA.

*****, DITTA V.V. in persona dell’omonimo titolare;

– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. San Sebastiano proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Verona n. 736/00 con la quale era stata rigettata la domanda ex art. 548 c.p.c. proposta da essa società nei confronti del Comune di Caldiero. Sosteneva l’appellante che, essendo il proprio debitore ( V.V.) sub-appaltatore dei lavori commissionati dal citato Comune alla s.r.l. Interedil, il Comune era legittimato passivo.

Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello, mentre il V. restava contumace.

Con sentenza 2/3/2004 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che nessun rapporto era intercorso nella specie tra committente e sub-appaltatore; che rettamente il tribunale aveva richiamato la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3 bis (come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 nella versione vigente all’epoca prima della ulteriore modifica introdotta con la L. 18 novembre 1998, n. 415) evidenziando che il Comune non aveva esercitato la facoltà di provvedere direttamente ai pagamenti del corrispettivo al subappaltatore ( V.V. debitore dell’appellante); che il Comune aveva sempre preferito avere quale unico destinatario di tutti i pagamenti dovuti l’appaltatore, ossia l’impresa Interedil; che pertanto erano prive di rilievo tutte le argomentazioni dell’appellante sulla possibilità astratta, nei contratti pubblici, di rapporto diretto tra ente e subappaltatore;

che ciò risultava anche dalla documentazione della stessa Interedil (estranea alla lite e, quindi, attendibile) avendo l’appaltatrice pagato direttamente alla ditta V.V. la somma di L. 48.495.951 e poi trasmesso la sua fattura al Comune di Caldiero per il completamento della pratica; che nessun rapporto diretto era sorto per il fatto che il Comune aveva autorizzato la Interedil ad affidare i lavori in subappalto non essendo tale circostanza idonea ad instaurare un rapporto diretto tra il Comune ed il V.; che il Comune non si era riservato di provvedere direttamente ai pagamenti del corrispettivo all’appaltatore.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da s.a.s. San Sebastiano di Pegoraro Nerina con ricorso affidato a due motivi. Gli intimati Comune di Caldiero e V. V. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la s.a.s. San Sebastiano denuncia vizi di motivazione deducendo che in materia di contratto di appalto pubblico si verifica una rottura del tradizionale schema giuridico del subappalto – incentrato sull’estraneità del committente al rapporto derivato – dal momento che il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione nelle relazioni economiche con il terzo subappaltatore lascia profilare un rapporto di tipo trilatero. Ciò consente di ravvisare un nuovo rapporto, quale propaggine del primo, al quale il committente compartecipa in vario modo (pagamenti diretti, estensione della solidarietà, ritenute di garanzie, vigilanza su tutta l’esecuzione). Nella specie il subappalto è stato autorizzato per L. 49.110.831 e il credito di essa società verso la ditta subappaltatrice ( V.V.) è di ben 36.651.230. Il giudice di secondo grado non ha considerato che il subappalto ha assunto la connotazione di un fatto modificativo soggettivo del rapporto contrattuale anche dal punto di vista giuridico: il subappalto si è inserito nel rapporto originario con riflessi anche nella sfera del committente consenziente. La ditta appaltatrice (Interedil) aveva indicato al Comune le opere che intendeva subappaltare. Il Comune ha poi autorizzato la ditta appaltatrice ad affidare in subappalto alla ditta V.V. lavori per un importo presunto di L. 49.110.931 nel rispetto delle disposizione di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 18 già sostituito dal D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 34 poi modificato dalla L. n. 109 del 1994. E’ quindi evidente l’obbligo del Comune, parte del rapporto trilatero, al rispetto di tutti i patti del contratto di subappalto in funzione della garanzia dell’esatto pagamento alla ditta V.V..

Tale aspetto non è stato preso in considerazione dalla corte di appello la quale si è soffermata sul documento (qualificato come fattura) proveniente (circostanza non provata) dalla ditta V. come atto di quietanza a favore della Interedil. Su detta fattura (esibita in copia) esistono annotazioni grossolane e senza alcuna certezza in ordine al contenuto.

Le dette censure sono infondate: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con il motivo in esame titolato solo come vizio di motivazione e non come violazione di legge. Al riguardo va innanzitutto rilevato che il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. Va infatti osservato che, come riportato nell’esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente affermato che nessun rapporto era intercorso tra il Comune di Caldiero (committente) e la ditta V.V. (subappaltatrice).

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata – nel pieno rispetto della richiamata normativa dettata in tema di appalti per la costruzione di opere pubbliche dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3 bis, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 1991, n. 415.

In proposto va evidenziato che nella specie – come ineccepibilmente affermato dalla corte di appello e al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente – l’assenso al subappalto dato all’appaltatore (s.r.l. Interedil) dal committente Comune deve essere inteso (non essendosi il Comune avvalso della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore) come mera autorizzazione volta a consentire all’appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. Nonostante l’autorizzazione, il subappalto è restato un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente Comune è rimasto estraneo, non acquistando diritti nè assumendo obblighi verso il subappaltatore.

Nel caso in esame il carattere derivato del subappalto non ha implicato l’automatica ed immediata estensione dei fatti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto, il quale ha conservato la sua autonomia.

Il contratto di subappalto stipulato dalla Interedil (appaltatore di un’opera pubblica commissionata dal Comune di Caldiero) con la ditta V.V. (soggetti entrambi privati) va quindi considerato strutturalmente distinto dal contratto principale tra il Comune (ente pubblico) e la Interedil.

Il Comune, di conseguenza, non ha instaurato alcun rapporto con la ditta subappaltatrice V. ed è rimasto estraneo ai rapporti tra la ditta appaltante Interedil (alla quale il Comune aveva commissionato l’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche) e la ditta subappaltatrice. L’autorizzazione al subappalto ha comportato solo la legittimità del consentito contratto di subappalto senza far sorgere un nuovo soggetto nel rapporto originario di appalto tra il Comune e la s.r.l. Interedil e senza la creazione di un rapporto giuridico tra il Comune e la ditta subappaltatrice V.. Nel rapporto tra il committente Comune e l’appaltatrice Interedil la ditta subappaltatrice V. ha mantenuto la qualità di terzo, così come il Comune è rimasto terzo nel rapporto di subappalto.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo che la corte di appello ha errato nel non ammettere le risultanze istruttorie articolate da essa società volte a provare che la ditta V. aveva svolto lavori per il Comune di Caldiero in forza di contratto di subappalto autorizzato dal Comune e vantava un credito verso il Comune di ben 176.700.000: sul punto nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione.

Il motivo è manifestamente infondato come emerge con immediatezza da quanto sopra esposto esaminando il primo motivo di ricorso.

Correttamente la corte di appello non si è occupata della richiesta avanzata dalla società appellante volta all’ammissione della prova testimoniale: la corte di merito ha implicitamente e coerentemente ritenuto irrilevante la detta prova articolata dalla s.a.s. San Sebastiano con riferimento a circostanze di fatto non aventi alcuna incidenza ai fini della decisione perchè relative ai rapporti tra la ditta appaltante Interedil e la ditta subappaltatrice V. V. ai quali il Comune è rimasto estraneo. Nel rapporto tra il committente Comune e l’appaltatrice Interedil la ditta subappaltatrice V. ha mantenuto la qualità di terzo, così come il Comune è rimasto terzo nel rapporto di subappalto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non va emessa pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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