Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1573 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7190/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/03/2005 R.G.N. 1924/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 10 marzo 2005, che ha rigettato l’appello proposto da Poste italiane spa contro la sentenza del tribunale di Lecce che aveva rigettato l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in favore di B.O., cessato dal servizio il 21 aprile 1998, per l’importo di 113,42 Euro, oltre interessi e spese, per compensi aggiuntivi delle festività coincidenti con la domenica del 25 dicembre e 1 maggio 1994 e dell’8 dicembre 1996.

La Corte respinse l’appello ritenendo che alle Poste si applichi l’accordo interconfederale 3 dicembre 1954, esteso erga omnes con D.P.R. n. 1929 del 1960 e ritenendo inoltre che le due circolari 11 e 45 del 2000 e l’accordo 19 dicembre 2000 abbiano comportato l’interruzione della prescrizione per riconoscimento del diritto. Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi. Il B. non ha svolto attività difensiva.

La tesi della inapplicabilità dell’accordo interconfederale sostenuta in ricorso non è fondata con riferimento alla festività successive alla stipula del primo contratto collettivo (26 novembre 1994), per le ragioni più volte esposte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., n. 8065 del 2009).

Al contrario, sono fondati i motivi concernenti la prescrizione, in quanto il termine prescrizionale è quinquennale non decennale (Cass. 10 novembre 2004, n. 21377) e le circolari e l’accordo del 2000 non hanno valore interruttivo del termine prescrizionale con riferimento alla posizione dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima del 2000 (Cass., Sez. Lav., n. 8065 del 2009, cit).

Quindi il ricorso deve essere accolto e la domanda deve essere rigettata, in quanto tutti i crediti alla data della notifica del decreto ingiuntivo erano già estinti per prescrizione quinquennale, essendo maturati nel 1994 e nel 1996 e non essendo stati posti in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione.

La diversa soluzione dei giudici di merito costituisce motivo congruo per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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