Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1574 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7671/2006 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUALTIERI AGNESE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 11673/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 944/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2005 R.G.N. 2229/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO

B.D. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 25 maggio 2005, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, aveva rigettato la domanda, dichiarando estinti per prescrizione i crediti azionati relativi a compensi aggiuntivi per il lavoro svolto nei giorni festivi cadenti di domenica, compensando le spese del doppio grado.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Poste italiane spa ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale.

Il primo motivo di ricorso concerne il termine di prescrizione e ripropone la tesi sostenuta dal giudice di primo grado della prescrizione decennale.

Il secondo motivo concerne le spese. Si assume che è illogica la compensazione delle spese di primo e secondo grado, perchè il diritto azionato sia nel primo che nel secondo grado è stato riconosciuto.

Nel ricorso incidentale le Poste chiedono che la sentenza sia cassata respingendo in toto la domanda originaria ovvero chiedono di correggere la motivazione (rigettando domanda non per prescrizione ma per inapplicabilità accordo interconfederale del 1954).

Come si è più volte ribadito il termine di prescrizione dei diritti del tipo di quello azionato nel presente giudizio da lavoratori nei confronti delle Poste è di cinque anni e non di dieci anni,La spiegazione di tale scelta è in Cass. 10 novembre 2004, n. 21377, cui è seguito un orientamento costante (“In riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall’art. 2948 c.c., n. 4, riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche – in considerazione della sua accessorietà – quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione, nonchè le retribuzioni per le lesti vita nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro”).

Pertanto correttamente la Corte di Napoli ha rigettato la domanda per estinzione del diritto per prescrizione.

Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, perchè la domanda è stata correttamente rigettata e pertanto la parte ricorrente ha già ottenuto un trattamento favorevole con la compensazione delle spese.

Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto le Poste hanno ottenuto comunque il rigetto della domanda e comunque la tesi sostenuta è priva di fondamento (per le ragioni esposte da ultimo nella sentenza 2 aprile 2009, n. 8065, cui si rinvia anche per ulteriori richiami).

La soluzione negativa in ordine ad entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale e rigetta quello principale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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