LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIRACUSA ANTONINO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’
SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso n. 22465/2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’
SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C., N.G.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 854/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2007 r.g.n. 1392/06 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO per delega ANTONINO SIRACUSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, estinzione dell’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al giudice del lavoro di Milano, N.G. C. e G.C. esponevano di essere state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. In particolare la N., la cui posizione qui interessa, esponeva di essere stata assunta per il periodo 7.10.05 – 30.1.06 “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale al servizio recapito, presso il Polo logistico *****, assente nel periodo 1.10.05 – 31.1.06”.
Ritenendo illegittima l’apposizione del termine, dette dipendenti chiedevano che venisse dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Rigettata la domanda, le stesse proponevano appello ribadendo la illegittima apposizione del termine. La Corte di appello di Milano con sentenza 3.7 – 17.9.07 accoglieva l’impugnazione di G. e rigettava quella di N..
La Corte di merito riteneva che il contratto a termine costituisce – pur dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 – un’eccezione nella disciplina del rapporto di lavoro, distinguendosi per la temporaneità delle esigenze che è chiamato a soddisfare e che, in particolare, devono considerarsi intrinsecamente temporanee le esigenze sostitutive, per loro natura ricollegate ad un evento oggettivo e determinato quale l’assenza di uno o più lavoratori.
Con riferimento alla posizione N., il giudice di merito, rilevato che ella aveva svolto mansioni di portalettere presso l’ufficio postale UDR di Milano e premesso che l’atto scritto conteneva tutti i requisiti richiesti ad integrare la fattispecie sostitutiva – quali il luogo della prestazione, l’inquadramento e le mansioni assegnate, il termine essenziale e finale del rapporto, la causale sostitutiva e la mansioni dei lavoratori da sostituire – riteneva esistente la prova dell’esigenza sostitutiva, essendo provata la congruità del numero dei contratti a tempo determinato in rapporto alle giornate di assenza del personale.
Avverso questa sentenza proponevano autonomamente ricorso per Cassazione sia N., in riferimento alla propria posizione, che Poste Italiane con riferimento alla posizione G..
Al ricorso di N. Poste Italiane rispondeva con controricorso, mentre G. non svolgeva attività difensiva.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Inoltre, deve rilevarsi che agli atti è stato depositato un verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale.
Da detto verbale, recante la data del 20.1.09, risulta che G. C. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Poste Italiane nei confronti di G. in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve statuirsi circa le spese del giudizio di legittimità tra Poste Italiane e G., non avendo quest’ultima svolto attività difensiva.
Passando alla residua posizione, i motivi di N.G. possono così sintetizzarsi.
Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 contestandosi l’affermazione che la lettera di assunzione contenesse una sufficiente indicazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine e sostenendosi che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere al riscontro della rigorosa specificazione delle ragioni dell’assunzione. Il concetto di specificazione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 deve essere, infatti, inteso nel senso che il datore deve indicare nel contratto di assunzione a termine elementi tali da non lasciare spazi interpretativi e da non consentire adattamenti successivi della causale scritta a molteplici fattispecie concrete, in modo da consentire al giudice la verifica successiva delle esigenze effettive concretamente dedotte nel contratto.
Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito della contraddittorietà dell’assunto posto a base dell’interpretazione della norma del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 atteso che il giudice, pur affermando che il contratto a tempo determinato si distingue per la temporaneità delle esigenze che soddisfa, ritiene poi che l’esigenza di sostituzione non ricorrerebbe quando sia scoperta una posizione di lavoratore definitivamente trasferito o cessato dal servizio, oppure relativa ad incarico riferibile a zona priva di titolare. La circostanza che tali carenze siano fronteggiate con personale a tempo indeterminato sarebbe indice, invece, di carenza strutturale dell’azienda che prescinderebbe da ogni carenza sostitutiva.
Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 115, 116, 345, 416 c.p.c., dell’art. 420 c.p.c., comma 5, in quanto il giudice avrebbe basato la sua decisione solo su alcune delle circostanze acquisite agli atti, ignorandone altre, atteso che non sarebbe emersa la prova che nell’ufficio postale in cui la ricorrente era stata destinata esistessero effettivamente esigenze sostitutive; l’esigenza sostitutiva, invece, avrebbe potuto ritenersi provata ove il datore avesse indicato:
a) direttamente nel contratto il nome del dipendente (o dei dipendenti) da sostituire;
b) quantomeno ex post, detto nominativo (o detti nominativi);
c) in caso di circolarità della sostituzione, il nome (o i nomi) dei lavoratori giornalmente sostituiti.
Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 1418-1419, 1457 e 2126 c.c. a proposito delle conseguenze della dichiarazione di nullità del termine. Premesso che l’atto scritto prevedeva che le clausole contrattuali sulla durata del contratto a termine erano da ritenere essenziali ai sensi dell’art. 1456 c.c., quantunque il giudice merito non si fosse pronunziato sul punto, a scopo “precauzionale” rilevava che la nullità del termine è del tutto estranea all’istituto della clausola risolutiva espressa e che nella specie avrebbe dovuto farsi applicazione dell’art. 1424 c.c. a proposito della conversione del contratto affetto da una causa di nullità.
Il quinto motivo è dedicato alle conseguenze della dichiarazione di nullità del termine sul piano risarcitorio, affermandosi che ai sensi degli artt. 1337, 1344 e 2043 c.c. alla ricorrente competerebbe il pagamento delle retribuzioni dal momento dell’offerta della prestazione, da fissare al momento in cui fu chiesto l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (dato che della richiesta fu data notizia a Poste Italiane).
Al riguardo viene eccepita, infine, l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 368, art. 4, introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Procedendo all’esame dei primi tre motivi in unico contesto in ragione del collegamento tra di essi esistente, deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli “a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione europea, il Consiglio a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale – ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea – ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando “tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti” (art. 2).
Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1, comma 1, prevede, al comma 1, che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” e, al comma 2, che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 7”.
E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).
Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.
Nel caso di specie i motivi di ricorso impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.
Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è con figurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.
Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 “impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione”.
Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 9.1.04 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali, non esclusa la Corte di Cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata.
Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che “considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto”. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e “l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori” deve passare necessariamente attraverso la “specificazione dei motivi”, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.
Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza in questione che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza.
Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.
Nel caso di specie appare congrua la parametrazione effettuata dal giudice di merito che ha ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire. In questo caso appare, infatti, rispettato quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, pur nell’ambito di una parametrazione concettuale con riferimento all’ambito territoriale di riferimento, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto.
Quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva (specificamente indicata), in relazione alla sopra effettuata configurazione delle condizioni legittimanti il contratto a termine, appare logicamente articolato l’accertamento effettuato dal giudice di merito, che con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, ha accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine (ottobre, novembre, dicembre, gennaio) e lo ha confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.
Tale accertamento ha contenuto esclusivamente di merito e, in quanto correttamente motivato, è in questa sede incensurabile.
I primi tre motivi sono, pertanto, infondati e debbono essere rigettati.
I motivi quarto e quinto, peraltro sottoposti al Collegio per “mero scopo precauzionale” (v. pag. 29 del ricorso Nicolo), sono conseguentemente assorbiti.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368, art. 4 bis introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, peraltro qui irrilevante, va osservato che la Corte costituzionale con la sentenza 14.7.09 n. 214 ha già dichiarato incostituzionale la norma.
Il ricorso di N. va, pertanto, rigettato.
In considerazione della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e Poste Italiane s.p.a..
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso di N. e dichiara inammissibile quello di Poste Italiane s.p.a. Compensa le spese tra N. e Poste Italiane s.p.a., nulla disponendo per le spese tra quest’ultima e G..
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010