Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1578 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1076/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, COLLINA PIETRO, TODARO ANTONIO, GAVIOLI GIANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1316/2005 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 21/12/2005 r.g.n. 893/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore, nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare presso terzi, rigettava la opposizione proposta dall’Inps, debitore esecutato, avverso l’atto di intervento spiegato da V.A. e dagli altri intimati in epigrafe indicati, escludendo che lo stesso fosse improcedibile in quanto fondato su titolo esecutivo emesso da ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale era pendente il processo esecutivo.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un unico motivo. Antonio Virtuoso e gli altri sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps lamenta violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3 lett. b) convertito nella L. n. 326 del 2003 e difetto di motivazione. Il ricorso merita accoglimento.

Invero la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343 del 2006 h affermato “Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni apportate dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, contestato, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 97 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevede che anche l’intervento, ai sensi dell’art. 551 c.p.c., del creditore di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale sia proposto, a pena d’improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 c.p.c. pendenti innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell’intervento. E’ evidente, infatti, che, se per pignoramento di crediti di cui all’art. 543 c.p.c. si intende non l’atto introduttivo della procedura esecutiva, ma l’espropriazione dei crediti, i verbi “promuovere” e “instaurare” possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento. Poichè tale interpretazione è idonea a, fugare i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, deve concludersi che e doveroso intendere la norma censurata nel senso che il creditore, il quale intenda sottoporre ad espropriazione forzata crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve agire esecutivamente, a pena di improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce”.

L’insegnamento della Corte Costituzionale conduce quindi all’accoglimento del ricorso.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esito del principio affermato, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione spiegata dall’Inps, dichiarandosi improcedibile l’atto di intervento spiegato degli attuali intimati nella procedura esecutiva a danno dell’Inps.

La novità delle questioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione spiegata dall’Inps e dichiara improcedibile l’atto di intervento spiegato dagli attuali intimati nella procedura esecutiva a danno dell’Inps. Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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