LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24256/2006 proposto da:
D.N.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.
RODRIGUEZ PEREIRA 41, presso lo studio dell’avvocato NIRO ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato TORRE Giuseppe, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
D.N.G., G.A., G.D.
R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 419/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO dell’11/02/05, depositata il 07/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., comma 2, per l’improcedibilità del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO che, come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso principale per cassazione, notificato il 19 maggio 2006, non è stato depositato a tutto il 19 giugno 2006, per cui deve dichiararsene l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;
che conseguentemente il ricorso incidentale tardivo è inefficace;
che le spese processuali vanno compensate fra le parti per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale del sig. G.A. ed inefficace il ricorso incidentale della sig.ra D.N.D. e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010