Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.162 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11462/2008 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.R.

PEREIRA 202, presso lo studio dell’avvocato BOFFA Franco, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARSENI Antonio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3186/07 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA emessa il 3/12/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Boffa Franco, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Viene impugnata ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso ordinanza di reintegra nel possesso, nonchè detta ultima ordinanza.

Il provvedimento di reintegra emesso nella prima fase del procedimento possessorio non è ricorribile per cassazione, essendo appunto assoggettabile anzitutto a reclamo; nè è ricorribile il provvedimento adottato sul reclamo, che non ha carattere definitivo, essendo consentita la modifica della decisione all’esito dell’eventuale prosecuzione, su richiesta della parte interessata, del giudizio sul c.d. merito possessorio, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4, introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif. nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e qui applicabile ratione temporis”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che l’avvocato del ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il Collegio condivide la relazione sopra riportata, cui la memoria di parte ricorrente non oppone validi argomenti;

che, infatti, per un verso sono del tutto irrilevanti, ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo considerato, i riferiti (nella memoria) ulteriori sviluppi della lite davanti ai giudici di merito; per altro verso neppure può in quegli sviluppi ravvisarsi una rinunzia – pure adombrata nella memoria – al ricorso per cassazione stesso, della quale comunque difettano i requisiti minimi ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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