LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11422/2009 proposto da:
LILLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore procuratore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato LANDOLFI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO Adolfo, giusto mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 17/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 6/02/09, depositata l’11/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. Massimo Fedeli.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Con il ricorso in epigrafe consegnato per la notifica all’ufficio postale di Roma il 2 maggio 2009 la Lillo s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza sopraindicata, resa in data 11 febbraio 2009 e notificata il 5 marzo 2009, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado è stata accolta l’impugnazione proposta da C.P. avverso il licenziamento intimatole dalla Lillo s.p.a..
Quest’ultima, con istanza depositata il 21 maggio 2009 ha esposto di avere il 2 maggio 2009 avviato il ricorso alla notifica presso il difensore della C., avvocato Immacolata Petrarca, nel domicilio da essa eletto alla Via Ferrari 39 nello studio dell’avv. Maurizio Messina, come indicato nella relata di notifica. Senonchè l’ufficiale postale non aveva proceduto alla notifica restituendo il plico con la dicitura “sconosciuto, al civico risulta avv. Messina”.
Su tali premesse, la Lillo s.p.a. affermando che l’esito negativo della richiesta di notificazione non sia ad essa imputabile, ha chiesto alla Corte che le venga fissato un termine per completare la notifica ed ha fatto richiamo in proposito alla recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 3818 del 18/2/2009.
Nella sentenza appena cit. le Sezioni unite hanno fissato il principio secondo cui la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ..
Con la successiva sentenza n. 17352 del 24/07/2009 le Sezioni unite hanno ulteriormente chiarito che qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello rinotificato – in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo, tempestivamente chiesto – presso il domicilio eletto dall’avvocato e dalla parte nel luogo sede dell’ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte).
Ad un primo esame sembra profilarsi nella specie un caso di errore non imputabile a colpa della parte, sicchè può esser concesso un termine per la prosecuzione del procedimento notificatorio ex art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, impregiudicata restando la decisione finale sulla validità dello stesso procedimento.
P.Q.M.
Fissa alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per completare il procedimento di notificazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010