LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente f.f. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. SETTIMJ Giovanni – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28481/2008 proposto da:
ONLUS – AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’
SOCIALE, in presidente Pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GOLINO SILVIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER FRANCESCO MENEGHINI, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
EUDIF ITALIA – RETE ITALIANA DI INFORMAZIONE TRA LE DONNE ONLUS;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 30328/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Ennio Attilio Sepe, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la EUDIF Italia – “Rete italiana di informazione tra le donne” ONLUS ha chiesto alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale è stata disposta la sua cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS per l’insussistenza dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10.
L’Agenzia per le ONLUS, convenuta, propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, contestando la giurisdizione del giudice tributario e chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
L’Agenzia delle Entrate, non costituitasi ritualmente, ha depositato un “atto di costituzione” “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- l’Agenzia per le ONLUS – istituita con D.P.C.M. 26 settembre 2000, quale “organismo di controllo egli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale', previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190, – propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo al ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe tributaria delle ONLUS, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, adottato dall’Agenzia delle Entrate, e l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Deduce la ricorrente che la lite riguardo alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS non rientrerebbe tra quelle previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, attenendo non a tributi bensì alla definizione dei requisiti che un soggetto deve avere per essere qualificato come ONLUS e dunque alla “individuazione del “presupposto del presupposto” di accertamento di un tributo'. La cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS sarebbe dunque un atto prodromico rispetto a quelli, impugnabili davanti al giudice tributario, previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.
La giurisdizione del giudice amministrativo discenderebbe d’altra parte dall’art. 7, comma 4, dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui “la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti'.
2.- La tesi dell’Agenzia ricorrente è sicuramente infondata.
Difettano del tutto, infatti, i presupposti per l’attribuzione della controversia agli organi di giustizia amministrativa, ove si consideri che l’iscrizione nel registro delle ONLUS spetta alle organizzazioni che presentano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione. L’iscrizione all’anagrafe, in altre parole, ricorrendone i presupposti, è un diritto della organizzazione richiedente cosicchè, non risultando dalla legge l’attribuzione di una giurisdizione esclusiva in tale materia al. giudice amministrativo, deve senz’altro escludersi che il provvedimento in esame ricada nella giurisdizione generale in materia di interessi legittimi.
3.- Va d’altro canto esclusa – nè, in effetti, è stata da alcuno prospettata – la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ vero, infatti, che l’iscrizione all’anagrafe, oltre al diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali, attribuisce anche la possibilità – da ritenersi altrimenti vietata – di utilizzo dell’acronimo ONLUS. In tal senso depongono il citato D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, comma 3, (“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze … sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto…'), il titolo del successivo D.M. 18 luglio 2003, n. 266, (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 11, comma 3), e la Circolare n. 22/E del 16/5/05 (ove si legge: “L’iscrizione all’anagrafe comporta due conseguenze: la possibilità dell’utilizzo dell’acronimo ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali').
Tuttavia deve considerarsi, da un lato, che la ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale e che dunque l’iscrizione all’anagrafe non modifica lo status dell’associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato (così il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10), avente le (ulteriori) caratteristiche indicate dalla norma; dall’altro, che la ragione della istituzione dell’anagrafe e la ratio dell’intera disciplina sono prettamente fiscali, come del resto denunciano il titolo stesso del D.Lgs. n. 460 del 1997, (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e i numerosi benefici di carattere fiscale previsti dal decreto legislativo (e costituenti l’essenza della disciplina delle ONLUS), ricollegati alla iscrizione nell’anagrafe, avente effetto dichiaratamente costitutivo (D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 1, quanto all’iscrizione, e art. 5, comma 3, quanto alla cancellazione). Il che induce ad escludere che le relative controversie attengano – come sostiene la ricorrente – alla individuazione del “presupposto di un presupposto”, riguardando viceversa direttamente l’esistenza dei requisiti per la concessione di individuati benefici fiscali.
4.- La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle ONLUS, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, deve pertanto ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.).
5.- La natura del giudizio e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, provvedendo sul regolamento preventivo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010