Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.1626 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1840-2009 proposto da:

T.G. (*****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A. – già LLOYD ADRIATICO S.P.A. (*****), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ROGGERO MARIA, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21544/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso, a.g.o..

La Lloyd Adriatico Ass.ni s.p.r. ha proposto opposizione al precetto notificato dall’avv. T.G. per la liquidazione delle spese di lite, eccependo di avere già adempiuto alla obbligazione, avendo provveduto ad effettuare il pagamento direttamente a favore della creditrice, al netto della ritenuta fiscale.

Il giudice di pace adito ha dichiarato la nullità del precetto, ritenendo legittima la ritenuta effettuata dalla società. Il Tribunale adito su appello della T. (dopo una prima pronuncia di inammissibilità dell’appello, cassata da questa Corte) ha così provveduto: “In parziale riforma della sentenza appellata, accoglie l’opposizione proposta da Lloyd Adriatico Ass.ni spa limitatamente all’importo di L. 410.640 (Euro 212,07), corrispondente alla ritenuta di acconto operata dalla società assicuratrice accertando e dichiarando l’inammissibilità e l’inefficacia – relativamente a tale somma – del pignoramento”.

L’avv. T. ricorre per la cassazione di quest’ultima decisione con un unico articolato motivo. La società assicuratrice, resiste con controricorso.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La parte ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. prospetta alla Corte due differenti quesiti, ai quali va data risposta in senso divergente da quello auspicato dall’avv. T..

Con il primo quesito, in sintesi, si chiede di sapere se il giudice adito poteva decidere sulla legittimità del pagamento e della ritenuta di acconto e, conseguentemente, sulla efficacia della procedura esecutiva. La risposta al quesito non può che essere positiva, per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, perchè la questione di giurisdizione è stata rilevata di ufficio tardivamente dal giudice di appello in sede di riassunzione del giudizio (dopo una prima pronuncia del tribunale, cassata da questa Corte, in relazione alla quale la questione non era stata prospettata), con conseguente formazione del giudicato implicito sul punto (Cass. SS.UU. 24883/2008) . In secondo luogo, perchè secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, aventi ad oggetto le ritenute di acconto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 15031/2009).

Con il secondo quesito, la ricorrente denuncia l’erroneità della decisione adottata dal giudice di appello, il quale dopo aver affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario si è pronunciato sul merito della stessa. Osserva il Collegio che la decisione espressa in dispositivo, alla stregua della ricordata giurisprudenza di questa Corte, è assolutamente corretta e che, quindi, la stessa va confermata, con la correzione della motivazione nella parte in cui erroneamente viene affermato che la giurisdizione è di altro giudice. Infatti, “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass. 15031/2009). Il dispositivo della sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto che va riaffermato e non rileva la incongruenza tutta interna alla motivazione, che va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, anche perchè la parte ricorrente non denuncia altra violazione di legge se non quella riferita art. 37 c.p.c..

Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, considerato che la giurisprudenza innovativa, in base alla quale il ricorso è stato deciso, è di recentissima formazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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