Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.1630 del 27/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6755-2009 proposto da:

COSTRUZIONI VOLPE S.N.C. (*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato TROILI MOLOSSI CARLO ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISABELLA MORENO, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE (*****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALSOTTO EUGENIA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2008 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/12/2008;

udito l’avvocato Stefano SANTARELLI per delega dell’avvocato Gabriele Pafundi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

RILEVA IN FATTO Con atto 20.3.2006 n. 460 la Direzione opere pubbliche – difesa assetto idrogeologico di ***** – della Regione Piemonte ebbe ad ordinare alla s.n.c. Costruzioni Volpe, sull’assunto della violazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. F) la riduzione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione dello sbarramento realizzato sul ***** e l’arretramento di 10 mi di un manufatto ivi realizzato come cabina E.N.E.L.. La società impugnò tale atto e quelli collegati innanzi al Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, deducendo violazioni formali e sostanziali di legge ed eccesso di potere (non avendo la Regione atteso l’esito della avviata procedura di sanatoria) ma tale Tribunale, costituitasi la Regione Piemonte, con sentenza 30.12.2008 rigettò il ricorso. In motivazione il Tribunale Superiore ha, da un canto, negato che le denunziate irregolarità formali avessero il ruolo di ragioni di invalidità degli atti ed ha, dall’altro canto, affermato che la prevalenza assorbente dell’interesse pubblico al rispetto della distanza dall’alveo rendesse inconsistente ogni richiamo alla ipotizzata sanatoria dell’illecito, sanatoria da escludere alla luce della motivata cogenza della esigenza di elidere la situazione di pericolo. Avverso detta sentenza la soc. Costruzioni Volpe ha proposto ricorso il 12.3.2009 articolato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso in data 22.4.2009 la Regione Piemonte, tra l’altro eccependo l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa ai motivi di doglianza in relazione all’art. 366 bis, cod. proc. civ..

Il relatore designato, nella relazione depositata il 8.9.2009 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha proposto la trattazione del ricorso in sede camerale rilevando l’inammissibilità del ricorso stesso per assenza, nei motivi denunzianti violazione di legge del quesito di diritto quale imposto dall’art. 366 bis c.p.c., e per totale carenza di alcuna sintesi conclusiva nei motivi denunzianti vizio di motivazione. La difesa della parte ricorrente ha depositato memoria finale nella quale, espresso dissenso dalla eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, ha illustrato nel merito le censure esposte nei quattro motivi.

OSSERVA IN DIRITTO Ritiene il Collegio, appieno condividendosi quanto considerato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. e nulla di rilevante essendo rinvenibile nelle generiche difese al proposito rassegnate nella memoria finale, che appare evidente la assenza nel ricorso introduttivo, tanto a conclusione del primo e del secondo motivo denunzianti la violazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. F quanto a conclusione del terzo e quarto motivo, denunzianti pretese omissioni argomentative sui dati rilevanti, del quesito di diritto e della sintesi conclusiva del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 quali imposti dall’art. 366 bis c.p.c. per i ricorsi denunzianti violazioni di legge e vizi di motivazione avverso sentenze (come nella specie) pubblicate dopo il 2.3.2006. Il primo motivo si conclude, infatti, con una generica sollecitazione del potere di decidere, quella per la quale dica pertanto l’Ecc.ma Corte se il T.S.A.P. ha violato il R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. F interpretando erroneamente il dettato normativo. Secondo,terzo e quarto motivo vengono chiusi con analoga sollecitazione del potere di verificare l’omessa motivazione, con riguardo alla mancata ammissione di CTU, alla omessa considerazione di come dovesse essere annullato l’ordine di demolizione emesso in pendenza di sanatoria, alla analoga carenza di valutazione alla base dell’omesso annullamento dell’ordine di demolizione della cabina Enel.

Vanno al proposito interamente condivise le considerazioni formulate nella relazione.

– E’ esatto il rilievo per il quale la parte ricorrente abbia avuto consapevolezza dell’onere di formulare quesiti, come emerge evidente dal richiamo reiterato contenuto all’ultimo capoverso di ogni motivo del ricorso (Dica pertanto l’Ecc.ma Corte …), si che non di quesito graficamente assente può parlarsi ma di quesito non rispondente alla previsione di legge.

– Condivisibile è anche il rilievo per il quale la stessa parte abbia ritenuto assolto l’onere con la semplice proposizione di una sollecitazione all’esercizio della funzione nomofilattica sulla base degli “argomenti di diritto” illustrati nel corpo del motivo e con la sintetica richiesta di asseverare la assenza di compiuta motivazione sui punti decisivi illustrati nei motivi denunzianti violazioni ex art. 360 c.p.c., n. 5, nell’uno quanto negli altri passaggi conclusivi dei motivi totalmente difettando alcun richiamo alla fattispecie sottoposta alla errata valutazione ed alla stessa errata decisione.

– Sotto il primo profilo va ribadito che non sussiste alcuna possibilità di ricavare i quesiti da una sintesi, demandata alla Corte di legittimità, delle argomentazioni in diritto esposte nei motivi primo e secondo (tutti denunzianti violazione di legge o falsa applicazione della norma); sul punto, per la configurazione dei requisiti per considerare assolto l’onere in discorso, basti richiamare le recenti decisioni di questa Corte a S.U. n. 3965, n. 6322, n. 7433 e n. 19444 del 2009. – Sotto il secondo profilo va riaffermato che la censura di omessa motivazione sul diniego della richiesta C.T.U. e sull’omesso annullamento degli ordini demolitori è priva della necessaria e conclusiva puntuale sintesi finale, il motivo concludendosi non già con la indicazione della ragione per la quale sarebbe decisiva la violazione commessa con la omessa argomentazione bensì con la tautologica richiesta alla Corte di affermare che sussisterebbe la mancanza di motivazione.

Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso, regolandosi le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a versare alla controricorrente Regione Piemonte le spese di giudizio determinate in Euro 3.700,00 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella sede. delle Sezioni Unite, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472