Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1633 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Pio Monte della Misericordia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 88, presso l’avv. Spadafora Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. prof.

Potito Enrico, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 44, n. 110/44/99 del 25 marzo 1999, depositata il 15 aprile 1999, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

OSSERVA Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato che attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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