Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1658 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Pinturicchio 214, presso l’avv. Bertelle Renato, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio del Registro di Vicenza, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti e ricorrenti incidentati –

avverso la sentenza del Commissione Tributaria Regionale dei Veneto (Venezia), Sez. 27, n. 16/27/99 del 26 gennaio 1999, depositata il 9 marzo 1999, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.

OSSERVA Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato la quale attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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