Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1659 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via V. Tangorra 12, presso l’avv. Catricalà Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce a ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 248/00, depositata il 29 febbraio 2000, notificata il 13 marzo 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Letto il ricorso e il controricorso.

OSSERVA Vista l’istanza con la quale il ricorrente, documentando di essersi avvalso della possibilità di condonare l’infrazione alla legge antiriciclaggio ai sensi del combinato disposto della L. n. 681 del 1991, art. 16, e D.Lgs. n. 56 del 2004, art. 8, comma 7, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che dall’esame della documentazione prodotta la stessa risulti attinente al decreto di ingiunzione la cui impugnazione è all’origine della presente controversia;

Considerato che la predetta istanza testimoni in ogni caso la sopravvenuta carenza di interesse del contribuente a coltivare il ricorso;

Considerato che l’amministrazione non ha mosso alcuna contestazione;

Ritenuto che trattandosi di una definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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