Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.166 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28913/2006 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 87, presso lo studio dell’avvocato CANTIELLO GRAZIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ATTANASIO Michele, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 465/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del 17.6.05, depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata i n epigrafe la Corte di appello di Trieste, in accoglimento del gravame proposto dal sig. C. G., ha respinto, tra l’altro, la domanda di pagamento del doppio della caparra versatagli dal sig. D.M.A. in occasione di un contratto preliminare di compravendita; che il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non resiste l’intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico, complesso motivo di ricorso si deduce anzi tutto (nell’ordine logico-giuridico delle questioni) la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione;

che tale censura è manifestamente infondata, essendo, invece, la ratio della decisione chiaramente espressa dai giudici di appello e consistendo nella ritenuta inefficacia del contratto preliminare in quanto stipulato dal D.M. quale rappresentante di sua moglie senza tuttavia averne il potere, onde nessuna obbligazione contrattuale poteva essere riconosciuta a suo carico ex art. 1398 c.c., il falsus procurator rispondendo dei soli danni, nella specie non richiesti; che in secondo luogo si deduce, con il motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere i giudici considerato che “nel preliminare di compravendita, ictu oculi redatto precedentemente alla sottoscrizione, il D.M. non interviene in nome della coniuge, nè si qualifica mai come suo rappresentante”;

che tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato in ricorso il contenuto del contratto da cui emergerebbe l’assunto del ricorrente;

che il ricorso va in conclusione respinto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto di fese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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