Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1660 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 35, n. 178/35/99 del 28 aprile 1999, depositata il 16 giugno 1999, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

OSSERVA Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione di un accertamento di valore ai fini INVIM, in ordine ad una compravendita di un terreno, accertamento con il quale, ai fini della determinazione del valore imponibile, venivano escluse le spese sostenute dall’acquirente per la liquidazione del colono, impugnazione che era parzialmente accolta in primo e secondo grado;

Preso atto che il contribuente non si è costituito;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 4, art. 6, comma 1, artt. 111 e 13, nonchè vizio di motivazione, evidenziando l’errore della sentenza impugnata consistente nell’aver conteggiato a favore dell’alienante, sul quale esclusivamente grava l’INVIM, spese sostenute dall’acquirente.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto costituisce ius receptum che nei trasferimenti a titolo oneroso l’unico soggetto passivo dell’imposta è l’alienante, con divieto di traslazione dell’imposta (Cass. n. 23615 del 2006), e non rilevano, ai fini della determinazione del valore finale dell’immobile, le spese sostenute dall’acquirente.

Ritenuto che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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