LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32351/2006 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio degli avvocati PREVITI STEFANO, FRANZINI DANIELE, rappresentato e difeso dall’avv. MAURIZI Giuseppina, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ASCOLI PICENO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANTALAMESSA ALESSANDRA (dell’Avvocatura interna), giusta Delib. Giunta Comunale 28 dicembre 2006, n. 224, e giusta mandato in calce all’originale di notifica del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 821/2005 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO del 23.11.05, depositata il 30/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Sabrina Tosti (per delega avv. Alessandra Cantalamessa) che si riporta agli scritti, depositando cartolina postale e nota spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che conferma le conclusioni scritte.
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha respinto l’opposizione proposta dal sig. B.R. a verbale di accertamento elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale della stessa città per avere, in violazione dell’art. 15 C.d.S., comma 1, lett. a) e c), danneggiato la sede stradale con la posa in opera di paletti dissuasori;
che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace non abbia annullato il verbale per omissione della contestazione immediata dell’illecito e dell’indicazione delle ragioni di tale omissione;
che il motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova, non avendo detta ragione di nullità del verbale formato oggetto dell’opposizione: della sua deduzione, infatti, non vi è traccia nella sentenza impugnata, nè in ricorso si indica se e in quale atto essa sia stata sollevata dall’opponente;
che con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta (tralasciate ulteriori, inammissibli considerazioni di puro merito svolte dal ricorrente) che il giudice di primo grado non abbia preso in considerazione i documenti prodotti dall’opponente, e in particolare l’ordinanza 21 maggio 2001 n. 268 prot. 24855, con cui il Comune avrebbe autorizzato la collocazione dei paletti;
che tale motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non contenendo il ricorso la riproduzione degli elementi essenziali delle prove documentali asseritamente non valutate dal giudice di merito;
che il ricorso va pertanto rigettato; che le spese processauli, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010