Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1671 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/04 della Commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige, depositata il 24.11.2004;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2009 svolta dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige in epigrafe indicata, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, libero professionista, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso irap per gli anni 1998 e 1999.

L’intimato non si è costituito.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 52 e segg. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice a quo non abbia esaminato nè motivato sulle puntuali questioni di diritto sollevate dall’Ufficio finanziario nel proprio atto di appello, in merito alla assoggettabilità all’imposta di tutti i professionisti previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (T.U.I.R.) a prescindere dal fatto che siano dotati di un’organizzazione o meno e “che comunque l’autonoma organizzazione prevista per la soggettività dell’imposta IRAP non era integrata da uomini e/o mezzi da impiegare nell’esercizio dell’attività e, tantomeno, da una struttura capace di produrre autonomamente ricchezza”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Commissione regionale ha invero affrontato e risolto la questione dell’assoggettabilità del ricorrente all’imposta sulla base dell’accertamento in fatto relativo alla esiguità dei mezzi da questi impiegati nell’esercizio della professione medica, sul presupposto implicito quindi, in adesione alla sentenza di primo grado, circa la necessità, ai fini dell’imposizione, che il professionista si avvalga di un’autonomia organizzativa. In particolare, il giudice a quo ha richiamato sul punto la motivazione della sentenza di primo grado circa “la presenza della sola autovettura quale mezzo materiale di produzione del reddito”.

La censura di vizio della motivazione è d’altra parte inammissibile, atteso che essa investe l’omessa esplicita confutazione delle argomentazioni di diritto sollevate dall’appellante, tenuto conto, per giurisprudenza costante di questa Corte, che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente sulle deduzioni in punto di diritto delle parti, e, dall’altro, che l’omesso esame di tali deduzioni non può essere sollevato mediante denunzia del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – che può riscontrarsi soltanto in relazione agli accertamenti in fatto che il giudice ha posto a base della sua decisione – ma esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), cioè se e nella misura in cui sia ravvisabile un errore di diritto, giusto il disposto dell’art. 384 c.p.c., u.c., laddove prevede che, in presenza di sentenze erroneamente motivate in diritto, la Corte di Cassazione provveda a correggerne la motivazione e non alla loro cassazione.

Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e art. 2697 cod. civ. e per vizio di motivazione, assumendo che ai sensi di tali disposizioni debbono considerarsi soggetti ad irap tutti i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, quale che sia il grado di intensità organizzativa impresso alla propria attività, rimanendone sottratti solo coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di irap, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 3678/07 ed altre).

La ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme a tale principio e, pertanto, si sottrae ai vizi di violazione di legge denunziati.

La censura di difetto di motivazione è sollevata in modo del tutto generico, senza indicazione di motivi specifici secondo cui l’accertamento in ordine alla mancanza del requisito di autonoma organizzazione e la valutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione sarebbero carenti sotto il profilo motivazionale; nè il ricorrente deduce la presenza di elementi di prova che sarebbero stati trascurati dal giudice di merito e che, se considerati, avrebbero potuto portare ad un diverso decisum.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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