Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1681 del 27/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.J.F., rappresentato e difeso da se medesimo e per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Lucio Filippo Longo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Trionfale n. 5885;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 259/1/05 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18.1.2006;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2009 svolta dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per la dichiarazione di inammissibilità o di assorbimento del ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in epigrafe indicata.

che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, libero professionista, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso irap per gli anni 1998 e 2001, dichiarando invece inammissibile, perchè proposta nel corso del giudizio, senza essere preceduta dalla relativa istanza all’Amministrazione, la richiesta di rimborso per le annualità dal 2002 al 2005.

L’intimato si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio affinchè sia accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile o assorbito il ricorso incidentale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare va quindi esaminata l’eccezione di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal controricorrente con la propria memoria, sul presupposto della intervenuta revocazione della sentenza impugnata.

L’eccezione è fondata.

Il contribuente ha infatti prodotto ritualmente in giudizio, notificandola alla controparte in osservanza del disposto di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 36/2/2007 del 4.4.2007 che ha disposto la revocazione, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, della precedente decisione n. 259/01/05 del 18.1.2006, qui impugnata, ed ha quindi ha deciso nel merito il ricorso del contribuente, accogliendolo parzialmente mediante rideterminazione dell’importo a lui dovuto. Risulta pertanto che la sentenza investita dai ricorsi è stata annullata, per effetto della fase rescindente propria del giudizio di revocazione, e sostituita da una nuova, emessa a seguito della fase rescissoria. Sul piano processuale ciò comporta, come questa Corte ha statuito in casi analoghi, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno, a seguito della eliminazione della sentenza impugnata per effetto della sua revocazione, l’interesse delle parti alla sua cassazione, a nulla rilevando la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione possa a sua volta, con distinto ricorso, essere impugnata dinanzi a questa Corte (Cass. S.U. n. 25278 del 2006; Cass. n. 673 del 1999).

Le ragioni della decisione e, in particolare, la considerazione che l’interesse a ricorrere è venuto meno per una causa sopravvenuta, impongono di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili per sopravvenuta estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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